Tar Campania, Sez. VII, 9 giugno 2014, n. 3200

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Tar Campania, Sez. VII, 9 giugno 2014, n. 3200
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2010, proposto da:
Giuseppe Pellegrino, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Volpe e Maria Rosaria Volpe, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, via Castellina alla Stella, n. 3;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Teresa Pellegrino, Giuseppe Pellegrino, Felicia Di Domenico, Raffaele Pellegrino, Daniele Pellegrino, rappresentati e difesi dall’avv. Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci n. 19;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 60 del 19/10/2009, recante la revoca delle concessioni cimiteriali; nonché degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con ricorso notificato il 18/12/2009, l’avv. Giuseppe Pellegrino (nato nel 1933), nella dedotta qualità di titolare, unitamente ai propri congiunti, di una cappella gentilizia nel cimitero di Giugliano in Campania costruita nel 1907 dal proprio avo Giuseppe Pellegrino (nato nel 1866) in base ad una concessione perpetua, propone l’impugnativa in epigrafe contro la determinazione di revoca di tutte le concessioni cimiteriali appartenenti alle cappelle gentilizie e sociali.
Con atto notificato il 21 e 25/1/2010, sono intervenuti ad adiuvandum i sig.ri Teresa Pellegrino, Giuseppe Pellegrino (nato nel 1952), Felicia Di Domenico, Raffaele Pellegrino, Daniele Pellegrino, tutti nelle dedotta qualità di discendenti del defunto Giuseppe Pellegrino.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania.
Il ricorrente ha altresì reso noto che, con ordinanza n. 80 del 22/12/2009, il Comune ha disposto la sospensione a tempo indeterminato del provvedimento impugnato.
DIRITTO
1. Preliminarmente è opportuno dare atto che l’atto impugnato risulta attualmente meramente sospeso, senza essere formalmente ritirato dall’autorità amministrativa, per cui non è venuto meno l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia nel merito del ricorso in esame.
2. Sull’argomento il ricorrente deduce che:
– la notifica del provvedimento impugnato mediante affissione alla sommità della cappella non sarebbe efficace;
– mancherebbe una adeguata istruttoria sui titolari di concessioni risalenti ad epoca anteriore al regolamento comunale di polizia mortuaria del 30/7/1909;
– la concessione perpetua non potrebbe essere limitata nella durata dalle sopravvenute disposizioni del d.P.R. n. 803 del 1975 e del d.P.R. n. 285 del 1990; la cessazione di tali concessioni potrebbe avvenire solo per effetto della soppressione del cimitero;
– in base all’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990, recepito nel regolamento comunale, le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 803 del 1975 potrebbero essere revocate solo quando, essendo trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere altrimenti; non sarebbero contemplate altre forme di estinzione delle concessioni;
– in base all’art. 90 del regolamento comunale sarebbe unicamente prevista la facoltà di rinunciare alle concessioni, implicitamente escludendo qualsiasi potere di revoca delle concessioni perpetue.
Al riguardo giova premettere che, in base all’art. 92, co. 2, del d.P.R. n. 285 del 1990, le concessioni di durata superiore ai 99 anni, rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del d.P.R. n. 803 del 1975, possono essere revocate unicamente quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, fermo restando che tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
Nella specie l’ordinanza impugnata reca una generalizzata revoca di tutte le concessioni cimiteriali che si colloca al di fuori del quadro normativo regolante la materia.
Ne consegue che la censura dedotta in proposito dal ricorrente si palesa fondata ed assorbente.
3. Le spese di giudizio vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente, mentre si ravvisano giusti motivi per la compensazione nei confronti degli interventori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), in accoglimento per quanto di interesse del ricorso in epigrafe, annulla l’ordinanza n. 60 del 19/10/2009.
Condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore di Giuseppe Pellegrino, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato. Spese compensate nei confronti degli interventori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)