Tar Campania, Sez. V, 14 gennaio 2014, n. 278

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Tar Campania, Sez. V, 14 gennaio 2014, n. 278
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso 984 del 2013, proposto dalla Sig.ra Bevilacqua Emilia, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco ed Edoardo Gimigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Torre in Napoli, Corso Umberto I n.58;
contro
Comune di S. Vitaliano in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Di Lorenzo e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n.19;
nei confronti di
CISVI scrl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Scuderi e Elena Leone e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marco Longobardi in Napoli, Via Melisurgo n.4;
PER L’ESECUZIONE
del giudicato formatosi sulla sentenza resa da questo Tribunale n.3960/2012, appellata senza richiesta di sospensione dalla sola CISVI scrl, con la quale veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura di ampliamento del cimitero comunale e condannate le parti soccombenti a raggiungere un accordo con parte ricorrente per la determinazione della somma da corrispondere secondo criteri e modalità indicati nella stessa sentenza.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la sentenza di questo Tribunale n.3960/2012, appellata senza richiesta di sospensione dalla sola CISVI scrl, con la quale veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura di ampliamento del cimitero comunale e condannate le parti soccombenti a raggiungere un accordo con parte ricorrente per la determinazione della somma da corrispondere secondo criteri e modalità indicati nella stessa sentenza;
Atteso che la citata sentenza di questo Tribunale è stata appellata senza richiesta di sospensione dalla sola CISVI scrl al fine di veder dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e l’esclusiva responsabilità dell’intimato Comune;
Vista la memoria di costituzione della CISVI scrl;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.2116 del 2013 con cui è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio che, con riguardo alle vicende in contestazione, previa individuazione dell’area di cui al presente gravame, quantificasse i danni a vario titolo provocati e relativi sia al valore per anno di occupazione per ogni singola superficie, sia all’occupazione illegittima, ciò al fine della stima del bene e del risarcimento del danno, tenendo conto non della rendita catastale quale è un mero valore fiscale impresso dall’Amministrazione agli immobili a meri fini tributari, bensì del valore di mercato (o venale) del bene ablato, da determinarsi attraverso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e delle sue eventuali potenzialità edificatorie, la verifica dei prezzi risultanti da atti di compravendita di immobili finitimi con analoghe caratteristiche ed il valore accertato dal Ministero delle Finanze rivalutato alla data dell’irreversibile trasformazione, mentre sulla somma così determinata andranno calcolate la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.4258 del 2013 di accoglimento della richiesta di proroga del termine per il deposito della relazione di CTU;
Vista la costituzione del Comune di S. Vitaliano;
Vista la relazione depositata dal CTU in data 29/10/2013;
Vista la documentazione depositata dal Comune di S. Vitaliano;
Vista la memoria del Comune di S. Vitaliano;
Vista la memoria della CISVI scrl;
Visti gli artt.112 e ss. cod. proc. ammin.;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che, con sentenza di questo Tribunale n.3960/2012, appellata senza richiesta di sospensione dalla sola CISVI scrl, veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura di ampliamento del cimitero comunale e condannate le parti soccombenti a raggiungere un accordo con parte ricorrente per la determinazione della somma da corrispondere secondo criteri e modalità indicati nella stessa sentenza.
In via istruttoria il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio che quantificasse i danni a vario titolo provocati; successivamente è stata depositata la relazione tecnica.
Il Comune si è costituito per contestare le conclusioni della CTU.
Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la perdurante elusione del giudicato in questione.
2. In via preliminare, quanto all’ammissibilità del ricorso, questa questione può essere risolta in senso positivo, atteso l’esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all’esecuzione delle sentenze non appellate o confermate dal Consiglio di Stato.
3. Il ricorso è inoltre fondato in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti e dalle conclusioni di cui alla relazione di CTU come appresso esplicitate, si evince la perdurante elusione della sentenza resa da questo Tribunale n.3960/2012, appellata senza richiesta di sospensione dalla sola CISVI scrl, con la quale veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura di ampliamento del cimitero comunale e condannate le parti soccombenti a raggiungere un accordo con parte ricorrente per la determinazione della somma da corrispondere secondo criteri e modalità indicati nella stessa sentenza.
Peraltro l’equilibrato assetto tra giudicato e riedizione del potere amministrativo, se non è proprio fonte del divieto di ogni riedizione del potere a seguito di un giudicato sfavorevole come pure affermato da pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. 18.11.2004, Zazanis c. Grecia), impone che l’azione amministrativa sia assoggettata a precisi limiti e vincoli, per cui ad esempio l’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa di parte ricorrente non può non essere vincolante nei confronti dell’azione amministrativa (Cons. Stato, VI, 19.6.2012, n.3569), senza dimenticare che ai sensi dell’art.112, comma primo, cod. proc. amm. su tutte le parti – in particolare sulla Pubblica Amministrazione in un’ottica di leale ed imparziale esercizio del munus publicum e di soddisfacimento della pretesa del ricorrente vittorioso senza frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi – incombe l’obbligo di dare esecuzione secondo buona fede ai provvedimenti del giudice.
3.1 L’esigenza di conferire adeguata effettività alle sentenze del giudice amministrativo e la necessità di contenere in tempi ragionevoli la risposta giurisdizionale sono d’altra parte ben chiare a questo Giudice che, proprio in ragione dell’attuale polisemicità del giudizio e dell’azione di ottemperanza, è consapevole del suo ruolo di giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto (Cons. Stato, A.P. 15.1.2013, n.2).
Viceversa, nella fattispecie, la condotta dell’Amministrazione ha finito con il vanificare il diritto dominicale di parte ricorrente, omettendo di corrispondere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura di ampliamento del cimitero comunale.
4. Nel caso di specie, come chiarito in sede di relazione di CTU dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi, si ha riguardo a due appezzamenti di terreno siti in San Vitaliano (NA), ad angolo tra Strada provinciale Nola-San Vitaliano e Via Luigi Vecchione, oggi completamente mutati a seguito dell’ampliamento dell’area cimiteriale quale ha interessato la superficie di mq.1.674 quanto alla p.lla 278 e di mq 2.213,21 relativamente alla p.lla 59, per un totale di superficie espropriata pari a mq 3.887,21. Prima della procedura ablativa dette particelle erano comprese in «area di rispetto cimiteriale» in cui «non è ammessa la fabbricazione privata per qualsiasi destinazione d’uso» e sulle quali erano praticate le colture « in maggioranza patate ed in piccola parte fagiolini» come da verbale di consistenza redatto l’11.05.2004. In forza della convenzione dell’1.8.2002 su detti suoli venne realizzato, da parte della società ATI Conscoop scrl ed A&P Associati e Partners srl – poi CISVI scarl, l’ampliamento cimiteriale – 1° lotto – con esecuzione di n.546 loculi ed ulteriori 15 cappelle gentilizie nell’area del cimitero esistente, completamento della zona per i campi di inumazione all’interno del cimitero esistente, realizzazione di impianti idrico e fognario, pavimentazione di tutti i viali interni, sistemazione a verde, impianto di lampade votive, ristrutturazione dei servizi e dell’ufficio presenti nel cimitero esistente, demolizione e ricostruzione di una cappella gentilizia.
4.1 Premesso che con la sentenza della cui esecuzione si tratta veniva accolto il ricorso per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima procedura espropriativa e che durante il corso delle operazioni peritali si é constatata la completa trasformazione dello stato originario dei terreni espropriati – il che non rende praticabile la restituzione degli immobili, va evidenziato che i medesimi erano individuati dal PRG vigente come area di rispetto infrastrutturale cimiteriale ovvero caratterizzati da vincolo “conformativo” che non consente, in alcun modo, l’allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
E’ tuttavia un dato di fatto, per come acquisito in sede di operazioni peritali, che alla data di immissione in possesso dell’8.5.2004 l’area de quo aveva destinazione di “ampliamento cimiteriale” ed ai fini della determinazione del valore venale del bene soccorre il criterio di cui all’art. 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, secondo il quale «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento».
4.2 Preso atto che il costo globale dell’intervento, alla data dell’immissione in possesso, è stato pari ad € 2.161.655, 75 e che, da quanto esposto, risulta che il valore dell’immobile sempre a tale data era pari ad € 432.331,15 , il valore venale del bene in questione all’attualità conduce ad una quantificazione del danno patrimoniale nella misura di € 512.138,20 e ad un danno non patrimoniale – corrispondente al 20% del valore venale del bene ai sensi del comma 5 dell’art. 42-bis del DPR 327/2001 così come osservato da parte ricorrente alla bozza di relazione di CTU – pari a € 102.427,64 per un totale di € 614.565,84. Inoltre alla ricorrente andrà corrisposto un ulteriore indennizzo a titolo di occupazione illegittima pari al 5% annuo dal 20.03.2004 all’attualità che risulta, come da relazione di CTU, di € 209.020,10 , ragion per cui la somma complessiva è pari ad € 823.585,94 detratte le somme eventualmente erogate dall’Amministrazione di San Vitaliano a titolo di indennizzo e quantificati gli interessi legali ai sensi del comma 2 dell’art. 42 bis.
4.3 Quanto alle osservazioni formulate alla relazione di CTU, circa le obiezioni di parte ricorrente si concorda con il criterio estimativo oggettivo come utilizzato, a nulla rilevando gli invocati «flussi di cassa legati allo sfruttamento finanziario dell’opera» che giustificherebbero un indennizzo, pari ad € 1.745.298,48, da attualizzare alla data del giudizio.
La CISVI scrl, in disparte alcune questioni di natura giuridica, ha insistito sulla natura non edificabile del suolo con riguardo alla situazione urbanistica del terreno prima della emanazione della Delibera del C.C. n. 6 del 29.03.2004 con la quale si approvò il progetto esecutivo di ampliamento del Cimitero. Si ritiene tuttavia, coerentemente con quanto illustrato nella relazione dell’ausiliario, di osservare che nella fattispecie è intervenuta una variante semplificata del PRG vigente a norma della Legge n.1 del 3.1.1978 nonchè dell’art. 19 del DPR n.327/2001, per cui si impone l’indennizzo in ragione del valore di mercato e senza prescindere dalla valutazione della natura dell’area che, alla data di immissione in possesso, era di ampliamento cimiteriale il quale – seppure di interesse pubblico – è stato oggetto di appalto in concessione ad opera di privati (CI.SVI. scarl) ex art. 37-bis della Legge n.109/94.
Quanto, poi, ai rilievi formulati dal Comune resistente direttamente al Tribunale, premesso che possono ammettersi osservazioni critiche sul metodo ma non dubbi di parzialità nella valutazione del danno, si ritiene che, del tutto coerentemente, l’ausiliario abbia evidenziato che, alla data di immissione in possesso, il suolo de quo era suscettibile di trasformazione e/o edificazione di costruzioni per cappelle gentilizie, colombari etc. etc. in forza di delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2004. L’approvazione del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero si configura, infatti, come variante semplificata del PRG vigente a norma della Legge n.1 del 3/1/1978 nonchè dell’art. 19 del DPR n. 327/2001. Detta trasformazione – beninteso alquanto lontana dalla definizione agricola del suolo – ha assunto rilevanza ai fini valutativi, allorchè come da mandato conferito da questo Tribunale il valore di mercato (o venale) del bene ablato è stato ricercato con riguardo alle caratteristiche intrinseche dell’immobile ed alle sue eventuali potenzialità edificatorie; d’altra parte l’edificabilità ricomprende tutte le forme di trasformazione del luogo e, quindi, anche quella di edilizia cimiteriale, non potendosi circoscrivere il concetto di edificabilità alle sole costruzioni di tipo abitativo. Per tutto ciò, atteso che l’illegittimità della procedura ablativa “congela” alla data di immissione in possesso la valutazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile ivi comprese le sue potenzialità edificatorie, si ritiene di condividere le risultanze della CTU per come coerente con i criteri dettati dal Tribunale e con le peculiarità del caso concreto, allorchè – per inciso – l’opera è stata realizzata da privati mediante appalto in concessione alla controinteressata CI.SVI. Scarl.
5. Così quantificato il risarcimento del danno alla cui liquidazione il Comune di S. Vitaliano dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente, o dalla relativa notifica se antecedente, decorso inutilmente tale termine senza l’adempimento di quanto prescritto il Prefetto di Napoli – o funzionario delegato – provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall’Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell’intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione. Ad incarico espletato l’Amministrazione dovrà corrispondere al Commissario il compenso omnicomprensivo di € 2.000,00; in difetto il Commissario deve intendersi autorizzato a disporre il relativo pagamento.
5. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.
Le spese, anche di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e ad esse va aggiunto il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di S. Vitaliano di dare completa esecuzione come da motivazione alla citata sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente, o dalla relativa notifica se antecedente.
Nel caso di ulteriore inadempienza nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o funzionario delegato.
Condanna il Comune di S. Vitaliano al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3000,00 (tremila), oltre al rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, delle spese di CTU definitivamente determinate in € 5.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali e anticipate quanto a € 3.000,00 da parte ricorrente, nonché al pagamento del compenso per l’eventuale attività del Commissario, liquidato in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 19/12/2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)