TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 19 giugno 2021, n. 309

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 19 giugno 2021, n. 309

Pubblicato il 19/06/2021
N. 00309/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2020, proposto da:
< omissis > S.r.l., e < omissis > S.r.l. (Già < omissis > S.a.s.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lombardo, e Giuseppe De Cinque, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla al Mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Silvestri, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Adriano V. e Bruno I. non costituiti in giudizio;
per il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Francavilla al Mare in merito all’istanza di provvedimenti del 16.2.2020 inviata a mezzo PEC il 17.2.2020 (doc. 1), nonché, in merito alla nota del 16.3.2020 inviata a mezzo PEC in pari data (doc. 2), con cui si invitava l’Amministrazione comunale a rettificare le concessioni cimiteriali – “per oltre n. 700 loculi” – stipulate con i privati cittadini tra il 1977 ed il 12.11.2002, aventi una durata di novantanove anni ovvero, per alcune di esse, di cinquanta anni, rispetto alla previsione trentennale di cui al Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 3.06.1977 (doc. 13);
nonché per l’accertamento
– dell’obbligo di provvedere sull’istanza di provvedimenti del 16.2.2020 inviata a mezzo PEC il 17.2.2020 dalla < omissis > S.r.l. e sulla nota del 16.3.2020 (docc. 1 e 2), mediante l’adozione di un provvedimento espresso di correzione degli atti concessori viziati nella parte relativa alla durata;
– dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Francavilla al Mare sull’istanza formulata dalla < omissis > S.r.l. del 16.2.2020 e sull’istanza del 16.3.2020, con le quali si invitava l’Amministrazione comunale a rettificare le concessioni cimiteriali stipulate tra il 1977 ed il 12.11.2002, aventi una durata di novantanove anni ovvero, per alcune di esse, di cinquanta anni rispetto alla previsione trentennale di cui al Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 3.06.1977;
e per la condanna
– del Comune di Francavilla al Mare alla rettifica dell’errore materiale delle concessioni dei loculi stipulate tra il 1977 ed il 2002, già scadute ovvero in scadenza nel corso della durata della concessione affidata all’odierna ricorrente, nella parte relativa all’erronea indicazione della durata di novantanove anni ovvero, per alcune di esse, di cinquanta anni, in luogo di anni trenta previsti dal Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 3.06.1977;
– del Comune di Francavilla al Mare a provvedere nel termine designando ex art. 117 co. 2 c.p.a. in esecuzione degli obblighi come innanzi accertati e gradatamente azionati, con esplicitazione dei criteri e parametri cui la stessa P.A. dovrà attenersi nell’avviare la procedura di rettifica nonché disporre in via preventiva, in caso di perdurante inerzia da parte della P.A., la nomina di un Commissario ad acta che provveda in merito, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla al Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 giugno 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per la ricorrente l’avv. Michele Lombardo e per il Comune l’avv.Patrizia Silvestri;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. 507/2020 le ricorrenti esponevano quanto segue:
– l’A.t.i. ricorrente composta dalla mandataria < omissis > s.a.s. e dalla mandante IandBAU s.r.l. avevano presentato all’amministrazione di Francavilla al Mare una proposta di finanza di progetto ex art. 153 del d.lvo 163/2006;
– il piano economico finanziario presentato dall’A.t.i. era stato elaborato in mancanza di un catasto cimiteriale, sulla base delle previsioni dell’art. 62 del regolamento cimiteriale del 1977 secondo cui la durata delle concessioni temporanee dei loculi cimiteriali era fissata in trenta anni e ciò fino all’entrata in vigore della delibera di Giunta Comunale n.1072 del 15.11.2002, che stabiliva la nuova durata della concessione in 50 anni;
– con determinazione n.551 del 31.03.2016 al soggetto promotore veniva aggiudicata la concessione, all’esito della procedura aperta indetta dal Comune, per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ampliamento del cimitero comunale;
– in data 17.05.2016 veniva stipulata la convenzione che recepiva le previsioni di equilibrio economico finanziario del p.e.f. basato sugli introiti commisurati sulla durata delle concessioni e sul relativo rinnoco;
-le società del raggruppamento costituivano la società di progetto < omissis > s.r.l. che subentrava nel rapporto concessorio;
-nel corso della redazione del catasto cimiteriale la ricorrente riscontrava che erroneamente l’amministrazione aveva rilasciato, nel lasso temporale dal 1977 al 2002, loculi cimiteriali della durata di 99 anni, in alcuni casi di 50 anni, invece che di 30 anni in violazione del detto regolamento cimiteriale del 1977;
-l’impossibilità di ottenere i ricavi programmati in forza del mancato rinnovo delle concessioni secondo la loro scadenza naturale aveva inciso sulla solidità economica della ricorrente che si era trovata costretta a ricorrere ad una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
-l’errore commesso dall’amministrazione è stato rilevato anche dal consulente tecnico d’ufficio nominato nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo posto in essere dalla ricorrente davanti al Tribunale di Chieti rg 145/2019 finalizzato ad una richiesta di risarcimento danni.
Sulla base di tali premesse opponeva di aver inutilmente inoltrato al Comune in data 16.02.2020 una diffida, reiterata il 16.03.2020, per provvedere alla rettifica degli atti amministrativi viziati con elencazione di tutti gli atti concessori da rettificare da notificare a tutti gli interessati informandoli di procedere alle pratiche di rinnovo e di estumulazione, e pertanto impugnava il silenzio inadempimento serbato sulla predetta richiesta instando per la condanna del Comune a provvedere sulle istanze inoltrate e con la nomina di un Commissario ad Acta per il caso di perdurante inerzia, il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi con memoria del 28.01.2021, il Comune di Francavilla al Mare si opponeva al ricorso, contestando innanzitutto, anche alla luce delle risultanze della c.t.u. disposta in sede civile per i danni, la circostanza che la stima del proponente fosse basata sulla durata trentennale delle concessioni temporanee, ed in assenza di alcun errore nel rilascio delle concessioni la cui durata era stata determinata in misura non superiore ad anni 99 come da delibera n.287/1990 C.C. in deroga al regolamento comunale, ed eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti non ricorrendo nemmeno i presupposti per la revoca delle concessioni rilasciate. Concludeva quindi per la reiezione del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Alla camera di consiglio del 14.05.2021 il giudizio veniva rinviato ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. per consentire alle parti di interloquire su un possibile profilo di inammissibilità del ricorso relativo al mancato riscontro di un’istanza di autotutela.
Alla camera di consiglio dell’11.06.2021, svoltasi in modalità da remoto, il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione.
2. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso non sussistendo, rispetto alla situazione soggettiva dedotta, un obbligo di provvedere in capo alla amministrazione intimata coercibile attraverso l’esperimento dell’azione per l’accertamento del silenzio inadempimento instaurata.
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha invocato la violazione dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione intimata sulle istanze con cui ha sollecitato il Comune di Francavilla al Mare alla rettifica dell’errore materiale riscontrato nelle concessioni cimiteriali rilasciate dall’anno 1977 al 12.11.2002 per la durata di 99 anni, ed in alcuni casi di anni 50, anziché di 30 anni come rpevisto dal regolamento comunale approvato con delibera C.C. n.53 del 3.06.1977 che rimanda all’art. 93 del d.p.r. 21.10.1975 n.803.
2.1 Innanzitutto occorre evidenziare che, ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto dedotto, non è riscontrabile negli atti oggetto di richiesta di rettifica un errore materiale nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
E’ ben noto che si discorre di errore materiale allorquando si sia in presenza di una mera irregolarità dell’atto amministrativo che si verifica tutte le volte in cui vi sia stata una mera divergenza fra la dichiarazione e la volontà tradotta nell’atto, sicchè la dichiarazione non manifesti l’effettivo intento che con l’atto medesimo l’amministrazione voleva perseguire. In sostanza, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, e che essa sia obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto.
L’istituto della rettifica, pertanto, consiste nell’eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità.
2.1 Ritiene tuttavia il Collegio che nella specie l’intervenuto rilascio delle concessioni cimiteriali contestate per un periodo di tempo più lungo di quello consentito dalla normativa comunale, non appare frutto di errore materiale, non essendo evincibile né dagli atti, né aliunde, una volontà dell’amministrazione diversa da quella palesata nell’atto, dovendo piuttosto desumersi, dalla numerosità delle concessioni rilasciate nel periodo di tempo considerato, l’intento di attribuire ad esse la durata ivi riconosciuta.
La questione dedotta in ricorso, per come prospettata, appare per lo più riconducibile ad una fattispecie di vizio di legittimità dell’atto amministrativo per violazione di legge e/o regolamento, suscettibile, eventualmente di essere rimosso, tramite l’esercizio ufficioso del potere di autotutela, che può essere azionato tuttavia, entro i precisi limiti, anche temporali, consentiti dall’ordinamento.
2.1 In ogni caso rispetto alla configurabilità dell’invocato obbligo di provvedere ha poco rilievo la circostanza che la pronuncia azionata abbia ad oggetto la rettifica di un errore materiale relativo alla durata delle concessioni cimiteriali rilasciate nel periodo contestato o l’esercizio del potere di autotutela per la rimozione di un vizio di legittimità delle medesime, essendo richiesta, in entrambi i casi, l’attivazione di un procedimento di secondo grado con possibili ricadute su posizioni soggettive consolidate di terzi destinatari.
2.3. Rispetto alla richiesta di attivazione dell’esercizio del potere di autotutela, per giurisprudenza pacifica, non può configurarsi alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo, mediante l’azione avverso il silenzio rifiuto ex artt. 31 e 117 c.p.a., in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente e si esercita d’ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata, e non si esercita, quindi, in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in presenza dell’ipotizzato procedimento di rettifica di errore materiale, dal momento, che anche a volerne ritenere la ricorrenza, anche la rettifica soggiace agli stessi limiti dei procedimenti di secondo grado dal momento che ad essa non si può far luogo oltre un certo limite temporale qualora il suo esercizio sia sucettibile, come nella specie, di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e di incidere in senso pregiudizievole sulla situazione giuridica dei terzi destinatari dell’atto ai quali peraltro, nel caso in esame, non è stata assicurata né la partecipazione al procedimento, né al presente giudizio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, data la novità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
L’ESTENSORE (Renata Emma Ianigro)
IL PRESIDENTE (Paolo Passoni)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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