Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 28 Legge n. 166/2002
Riferimenti: Cons.Stato, IV, 12/03/2009, n. 1431; idem, 3/11/2008, n.5478; Tar Campania, Napoli, III, 1/12/2008, n. 20721, Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n.1006
Massima:
TAR Toscana, Sez. III, 26 febbraio 2010, n. 549
La deroga prevista dall art. 57, comma 4, del DPR n. 285/1990 riguarda esclusivamente l ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l attività edificatoria dei privati; in altre parole, la deroga che prevede la distanza di 100 metri dai centri abitati non ha lo scopo di ridurre la distanza indicata dall art. 338 del R.D. n. 1265/1934, ma di consentire l ampliamento di un cimitero con riferimento agli edifici preesistenti.
Testo completo:
TAR Toscana, Sez. III, 26 febbraio 2010, n. 549
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1994 del 1996, proposto da Migliorini Rosalba, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Matteo Lucibello, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti n.80;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso l ufficio del Sindaco in Firenze, palazzo Vecchio, piazza della Signoria;
per l’annullamento
dell’ordinanza dell’assessore all’urbanistica e all’edilizia privata del Comune di Firenze n.321/96, comunicata con nota assessorile del 23.3.1996, con la quale è stata respinta l istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un compendio agricolo immobiliare posto in Firenze, viuzzo del Pozzetto, di cui fa parte un manufatto, che nel 1993 ha subito interventi di ridistribuzione delle superfici e dei volumi oggetto di domanda di condono edilizio ex art.39 della legge n.724/1994.
Il Comune di Firenze ha respinto l istanza, con atto del 23/3/1996, adducendo a motivazione l esistenza di vincolo cimiteriale ostativo alla realizzazione dell opera.
Avverso tale diniego la ricorrente è insorta deducendo:
violazione di legge per falsa applicazione, mancanza di motivazione e di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
All udienza del 28 gennaio 2010 la causa è stata posta in decisione
DIRITTO
In via preliminare il Collegio rileva che il Comune ha evidenziato che le opere in questione sono state demolite (si veda la nota n.1 depositata in giudizio in data 23/12/2009).
Tuttavia persiste l interesse a ricorrere avverso l atto impugnato, in quanto l eventuale accertamento giudiziale di illegittimità può integrare il fatto lesivo di cui all art.2043 c.c. ed essere quindi propedeutico a future, eventuali azioni risarcitorie (Cons.Stato, IV, 12/3/2009, n. 1431; idem, 3/11/2008, n. 5478; Tar Campania, Napoli, III, 1/12/2008, n. 20721).
Entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.
Con la prima parte dell unico motivo di impugnativa la ricorrente osserva che il vincolo cimiteriale non si traduce in una inedificabilità assoluta; aggiunge che è mancata la valutazione di compatibilità dell opera rispetto al vincolo, con conseguente violazione dell art.32 della legge n. 47/1985.
La censura è infondata.
L opera in questione non preesiste all imposizione del vincolo, cosicchè non può trovare applicazione il citato art. 32, né occorre il parere dell U.S.L., ovvero dell autorità preposta alla tutela del vincolo, essendo il medesimo circoscritto ai casi di manufatto realizzato prima della costruzione del cimitero (Tar Campania, Napoli, II, 25 gennaio 2007, n. 704) e all ipotesi in cui il Consiglio comunale intenda disporre la riduzione della distanza minima ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934.
Nel caso di specie l esistenza del cimitero costituisce invece un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, tale da prevalere persino su disposizioni contrarie dello strumento urbanistico, con conseguente insanabilità delle opere realizzate al suo interno ai sensi dell art. 33 della legge n. 47/1985 (Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5210; idem, 27/10/2009, n. 6547; idem, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4256). È quindi il dato oggettivo della sottoposizione al vincolo ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934 a precludere l assentibilità dell intervento, senza che occorra il preventivo parere di un organo preposto alla salvaguardia del vincolo stesso.
Con la seconda parte del motivo di ricorso la deducente sostiene che il vincolo di inedificabilità riguarda solo le nuove costruzioni, e non, come nel caso in esame, interventi sull esistente ascrivibili al restauro conservativo.
Il rilievo non è condivisibile.
La ricorrente ha realizzato un aumento di superficie utile dovuto alla realizzazione di un solaio ed un aumento di volume costituito dalla costruzione di un corpo avanzato, per una superficie abusiva di mq. 67,40 (si vedano l indicazione dell oggetto dell istanza di condono, cui fa riferimento l atto impugnato costituente il documento n. 1 depositato in giudizio con il ricorso, e la determina datata 3/8/2004 di archiviazione della pratica di condono, costituente il documento n.4 depositato in giudizio dal Comune), con conseguente aumento del carico urbanistico.
Non si tratta quindi di mero risanamento conservativo.
Ciò comporta la violazione dell art.338 del R.D. n. 1265/1934, che pone un divieto assoluto di costruire all interno della zona di vincolo cimiteriale. Solo con la modifica e l integrazione dell articolo in questione, introdotta con l art.28 della legge n. 166/2002, sono stati ammessi nella zona di rispetto l ampliamento dell edificio entro un certo limite e la realizzazione di servizi igienico sanitari ex art.31 lettera b della legge n.457/1978.
La ricorrente, con l ultima parte del motivo di impugnativa, premesso che l ampliamento del cimitero del Pino verso la sua abitazione è stato eseguito nel 1979-1981, sostiene che se l ampliamento stesso può giungere sino a 100 metri dall abitato deve valere anche l inverso, e cioè l abitato può giungere fino a 100 metri dal cimitero. Aggiunge che la fascia di rispetto ex art.57, commi 3 e 4, del DPR n. 285/1990 non riguarda gli edifici già esistenti, ma le nuove costruzioni ricadenti entro i 100 metri dal cimitero; conclude affermando che il vincolo cimiteriale interessa il centro abitato e non le case sparse.
La doglianza non ha alcun pregio.
Nel caso di specie rileva non la realizzazione dell edificio, ma la costruzione, in epoca successiva alla realizzazione del cimitero ed al suo ampliamento, di opere di incremento della superficie dell edificio della deducente.
La deroga prevista dall art.57, comma 4, del DPR n. 285/1990 riguarda esclusivamente l ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l attività edificatoria dei privati; in altre parole, la deroga che prevede la distanza di 100 metri dai centri abitati non ha lo scopo di ridurre la distanza indicata dall art.338 del R.D. n. 1265/1934, ma di consentire l ampliamento di un cimitero con riferimento agli edifici preesistenti (si veda: Cons.Stato, sez. V, 23/8/2000, n. 4574, sentenza riguardante appello presentato dalla odierna ricorrente).
Inoltre l apposizione del vincolo cimiteriale persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze igienico sanitarie e della sacralità del luogo, l interesse a mantenere un area di possibile espansione del perimetro cimiteriale; pertanto anche la costruzione di case sparse, e persino la realizzazione di edifici isolati non destinati ad abitazione, deve rispettare la distanza minima di 200 metri, senza che sia richiesta all Ente pubblico una valutazione in concreto della compatibilità della presenza del manufatto rispetto al vincolo de quo (Tar Toscana, sez. II, 27 novembre 2008, n. 3046; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2007, n. 1933; idem, 27 agosto 1999, n. 1006).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Firenze la somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprensive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2010