TAR Campania, Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 1234

Riferimenti: Cons. Stato, V, 15.4.2004, n. 2133

Testo completo:
TAR Campania, Sez. III, 25 gennaio 2007, n. 1234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:
Dott. Ugo De Maio, Presidente
Dott. Vincenzo Cernese, Giudice
Dott. Alfredo Storto, Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3318 del 1997 proposto da
Matilde VECCHIONE, titolare dell’omonima ditta di Trasporti funebri, con sede in Santa Maria C.V., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to Antonio Festino, col quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monte di Dio, 66, presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe Leone
CONTRO
COMUNE di SAN TAMMARO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione ed in virtù di delibera di incarico di G.M. n. 78 del 3.4.1997, dall’Avv.to Pasquale Fiorillo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Matteotti, presso lo studio dell’Avv.to Del Vecchio
PER L’ANNULLAMENTO
1) del provvedimento – prot. 442 del 24 gennaio 1997 – con il quale il Sindaco del Comune di San Tammaro (CE) ha negato il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la vendita al minuto delle merci comprese nella tabella merceologica XIV cod. 36 e 37 “Articoli Sacri, Religiosi e di Culto – Articoli ed arredi funerari”;
2) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Tammaro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza del 25 gennaio 2007, il Giudice dott. Alfredo Storto;
Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato alla controparte il 28 marzo 1997, Matilde Vecchione, titolare di una ditta di trasporti funebri, ha impugnato il provvedimento con cui il Sindaco di San Tammaro le aveva respinto la domanda di rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la vendita al minuto delle merci comprese nella tabella merceologica XIV cod. 36 e 37 “Articoli Sacri, Religiosi e di Culto – Articoli ed arredi funerari”.
L’impugnativa fonda, tra gli altri, sui seguenti motivi: violazione di legge, violazione e falsa applicazione della legge 11.6.1971, n. 426, eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata, difetto di istruttoria, travisamento, violazione del giusto procedimento, straripamento, erroneità dei presupposti, manifesta contraddittorietà, difetto di motivazione, in quanto il provvedimento sarebbe fondato sull’erroneo presupposto che la presenza di un unico esercente nella categoria merceologica, caratterizzata da anelasticità della domanda, non determinerebbe alcuna situazione di monopolio e che la immissione sul mercato di un ulteriore esercente avrebbe creato, stante la rigidità della domanda e visto il numero di decessi nel periodo 1990-1996, una situazione di concorrenza eccessiva con riflessi negativi sulle famiglie dei defunti, essendo in realtà il pubblico interesse di segno esattamente opposto e collegato al principio di legge della libertà di iniziativa economica e della concorrenza sancito anche dall’art. 41 Cost.; ed inoltre, per non aver vagliato l’amministrazione il volume d’affari delle imprese operanti nel settore, la circostanza che la vendita di arredi ed oggetti funerari è collegata alla pietas per le persone defunte anche non di recente e per non aver neppure reso palese il dato numerico dei decessi e della popolazione genericamente richiamato nel provvedimento.
Si è costituito il Comune di San Tammaro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato nega alla ricorrente la licenza de qua sul presupposto della rigidità della domanda di articoli funerari in relazione alle condizioni ambientali (mancata crescita della popolazione cittadina e numero dei decessi nel periodo dal 1990 al 1996) e della adeguatezza a soddisfarla dell’unica impresa già operante nel settore, ritenendo che l’autorizzazione di un’altra ditta darebbe luogo ad una concorrenza eccessiva con riflessi negativi per le famiglie dei defunti.
Ed infatti, la giurisprudenza amministrativa, in epoca vicina a quella in cui fu emanato il provvedimento impugnato, sosteneva, in prevalenza, che in materia di articoli funerari la concessione di nuove licenze dovesse tener conto della c.d. rigidità della domanda e dovesse essere collegata al numero dei decessi della zona, nell’ottica di tutelare i consumatori.
Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, la giurisprudenza amministrativa ha cambiato posizione sia sulla contingentabilità dell’iniziativa economica nel settore considerato (C.d.S., V, 7.10.1996, n. 1219), che sul concetto di assolutezza della c.d. «rigidità della domanda», per essere la vendita di prodotti funerari collegata non solo ai decessi attuali, ma anche alla commemorazione delle persone defunte da tempo (C.d.S., V. 7.10.1996, n. 1191, Id., 28.1.1998, n. 37).
Tale giurisprudenza si è poi affinata e consolidata nel senso ribadito di recente da Cons. Stato, V, 15.4.2004, n. 2133 per cui anche nel settore delle imprese funerarie, non contingentato dalla legge, vige il principio di libera concorrenza secondo il quale tutti sono liberi di farsi imprenditori per cercare di rispondere all’altrettanto libera domanda dei consumatori. Le deroghe a questo principio, in particolare il contingentamento, possono essere introdotte solo dalla legge e non possono invece essere poste estemporaneamente dall’autorità amministrativa; pertanto il comune non ha in materia di autorizzazioni commerciali per articoli funerari nessun potere discrezionale.
Alla luce di tali principi il provvedimento impugnato, in quanto fondato su di un preteso eccesso di concorrenza, deve ritenersi affetto da illegittimità per violazione di legge e dev’essere conseguentemente annullato, con assorbimento di ogni altra censura (cfr. altresì Cons. Stato, V, 18 febbraio 2003, n. 856; Cons. Stato, V, 3 ottobre 2000, n. 5282; TAR Lombardia Milano, III, 6 novembre 2002, n. 4263, nonché questa Sezione, 12 maggio 2005, n. 8862).
Le incertezze giurisprudenziali che ancora caratterizzavano il periodo di emanazione del provvedimento impugnato inducono il Tribunale a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 3318/1997), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così è deciso nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2007.
Dott. Ugo De Maio Presidente
Dott. Alfredo Storto Giudice estensore

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :