TAR Sicilia, Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 168

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Massima

Testo

Norme correlate:
Art 2 Legge n. 241/1990

Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 168
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art.2 L.205/2000
sul ricorso n. 51/06 e relativo ricorso per motivi aggiunti proposto da Curto Giuseppa, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Falzone ed elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell’avv. Eros Badalucco, in via Goethe, n. 22;
CONTRO
– il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
– quanto al ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio mantenuto sull’atto di diffida depositato in data 21.10.2005 al n. 43842.
– quanto al ricorso per motivi aggiunti:
dell’ulteriore silenzio mantenuto sull’atto di diffida n.38516 del 19/7/2006 e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti ex art.2, comma 5, L.241/1990.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario dott.ssa Mara Bertagnolli;
Udito alla Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il procuratore della ricorrente;
Visto l’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1036 (introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205), secondo cui “I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata”;
Ritenuto che con il ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto la
declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Agrigento sulla diffida in data 21 ottobre 2005 volta alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 327/2001 del risarcimento spettante per l’occupazione, nel 1985, e l’irreversibile trasformazione di un terreno della ricorrente per la realizzazione del nuovo cimitero comunale, senza che la procedura espropriativa fosse mai portata a compimento;
– che con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, nel chiedere la declaratoria del silenzio del Comune sull’ulteriore atto di diffida, in data 19 luglio 2006, volto alla definizione del procedimento di acquisizione dell’area in questione ai sensi dell’art. 43 cit. e al pagamento del relativo risarcimento, contesta il relativo ammontare determinato dal Comune;
Considerato che non può essere ravvisato un illegittimo silenzio in ordine alla quantificazione del risarcimento, atteso che quest’ultima è stata invero operata e pertanto ciò che viene realmente in contestazione con il ricorso in esame è invece l’asserita inesattezza del suo ammontare;
Considerato che la misura del risarcimento dovuto potrà essere contestata solo in sede di ricorso di legittimità quando sarà stato adottato il decreto ex art. 43 del D.P.R. 327/01;
Ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere respinta con riferimento alla pretesa di ordinare la quantificazione dell’ammontare del risarcimento dovuto, in quanto già avvenuta;
Considerato, altresì, che l’Amministrazione, la cui volontà di procedere all’acquisizione è già stata esplicitata, è tenuta a portare a termine il procedimento di cui all’art. 43 cit., adottando il provvedimento finale e quindi formalizzando la quantificazione del risarcimento operata, la quale potrà essere oggetto di contestazione da parte della ricorrente, laddove non ritenuta sattisfattiva;
Ritenuto illegittimo il silenzio serbato nel non adottare il provvedimento per cui vi è stata diffida da parte della ricorrente;
Visto il già citato art. 43 del D.P.R. 327/01;
Visto l’obbligo generalizzato, facente capo all’Amministrazione, di concludere ogni procedimento iniziato su istanza di parte con un provvedimento espresso;
Considerato che nel caso di specie nonostante la diffida a provvedere della ricorrente, l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento previsto dal sopraccitato art. 43;
Ritenuto pertanto che sussista, anche ai sensi di quest’ultima norma, uno specifico obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente, ancorché nella sola parte in cui è volta ad ottenere l’adozione del provvedimento stesso di trasferimento della proprietà al Comune e contestuale quantificazione formale del risarcimento dovuto;
Ritenuto, quindi, di accogliere il ricorso, nella parte in cui è volto alla dichiarazione dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione e, quindi, ad accertare l’obbligo dell’emanazione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento iniziato ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 327/01;
Ritenuto che le spese del presente giudizio debbano seguire, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione effettuatane in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Agrigento di adottare il provvedimento di cui all’art. 43 del D.P.R. 327/01, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o della sua notificazione a cura di parte.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 l’intervento dei signori magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Referendario-estensore
Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2007