Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Legge n. 130/2001
Art 28 Legge n. 166/2002
Testo completo:
TAR Veneto, Sez. II, 19 marzo 2009, n. 1061
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
SENTENZA
sul ricorso n. 704/96, proposto da Sambin Eligio e Miccoli Maria, rappresentati e difesi dagli avv. Raffaele Bucci e Luigi de Lazzari, con domicilio presso la segreteria del TAR ai sensi dell’art. 345 del r.d. 26.0624 n. 1054, come da procura a.l. a margine del ricorso;
CONTRO
Il Comune di Arzergrande, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 4/96 dell’11.01.96, con la quale il Sindaco di Arzergrande ha ordinato la demolizione, entro sessanta giorni dalla notifica, di un capanno in lamiera prefabbricata accessorio alla residenza in quanto costruito in assenza di concessione edilizia, ed insistente in fascia di rispetto cimiteriale, e di ripristino dello stato dei luoghi;
– della nota del 22.12.95 recante comunicazione del parere negativo della commissione edilizia comunale in relazione a detto capanno.
Visto il ricorso, notificato il 29.02.1996.96 e depositato presso la Segreteria il 5.03.96, con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito, nella pubblica udienza del 19 marzo 2009 (relatore il Consigliere Italo Franco) l’avv. Schenato in sostituzione di Sartori per i ricorrenti.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
FATTO
A seguito del sopralluogo effettuato il 22.11.95, l’ufficio tecnico comunale accertava l’esistenza di vari manufatti edilizi in Comune di Arzergrande (PD), in zona E2, su terreno di pertinenza dei sig.ri Sambin Eligio e Miccoli Maria, tra i quali un non recente capanno realizzato in lamiera prefabbricata accessorio alla residenza. Sul presupposto del relativo verbale, e sul rilievo che lo stesso, eretto in assenza di concessione edilizia, insisteva, altresì, in fascia di rispetto cimiteriale, il Sindaco, in conformità al parere espresso dalla commissione edilizia comunale (che aveva inquadrato l’abuso nel senso che fosse necessaria, per tale genere di manufatto, ritenuto pregiudizievole per l’ornato, la concessione edilizia), con ordinanza n. 4/96 dell’11.01.96, ordinava di demolire il capanno e di ripristinare lo stato dei luoghi.
Contro tali determinazioni insorgono gli interessati con il ricorso in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per falsità del presupposto, sul rilievo che il manufatto in questione (della superficie di circa 30 mq. e di cubatura non superiore a 1/3 dell’edificio principale, qui di oltre 500 mc.) ha carattere chiaramente pertinenziale è accessorio alla residenza e non autonomamente utilizzabile, donde l’applicazione del regime dell’autorizzazione edilizia, con la conseguenza che è irrogabile la sanzione pecuniaria (ex art. 94 l.r. n. 61/85) e non quella demolitoria (ex art. 92);
2) eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione di legge, sul rilievo che non si specifica nel provvedimento in cosa consista il contrasto con lo strumento urbanistico vigente (tranne la generica affermazione che lo stesso è pregiudizievole all’ornato);
3) violazione di legge ed eccesso di potere per falsità di presupposto, assumendosi: che la rilevata insistenza in zona E2 non costituisce di per sé motivo di contrasto urbanistico, considerato che l’art. 11 l.r. n. 24/85 consente nelle sottozone agricole la realizzazione di annessi rustici; che il capanno è posto a m. 65 dal cimitero e che le relative fasce di rispetto, sono state ridotte ai fini dell’ampliamento del cimitero (art. 338.4 del r.d. 27.07.34 n. 1265); che l’immobile de quo, quale deposito di attrezzi, non è destinato alla permanenza delle persone.
Con successiva memoria la difesa dei ricorrenti insiste sul concetto di pertinenza edilizia, per la quale sussistono, qui, tutti i presupposti (non autonoma utilizzabilità, ubicazione nello scoperto di pertinenza dell’edificio principale, ecc.), ribadendo anche che la fascia di rispetto cimiteriale è di 50 metri.
Non si è costituita l’amministrazione comunale.
All’udienza del 19 marzo 2009 il difensore comparso ha insistito sulle tesi di parte ricorrente, dopo di che la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Come si desume dalla narrativa in fatto che precede, l’ordinanza di demolizione contestata poggia su diversi capi motivazionali. In relazione a questi ultimi la difesa dei ricorrenti ha impostato il gravame con diversi ordini di censure, rivolte ai diversi argomenti che sorreggono l’ordinanza.
Di queste, se pure possano condividersi quelle che si rifanno alla nozione giuridica di pertinenza (anche in senso edilizio), stanti le caratteristiche del capanno in discussione, che sembrano denunciarne la natura accessoria rispetto alla casa di abitazione degli odierni ricorrenti, e se pure possa convenirsi con una certa indeterminatezza del provvedimento impugnato in ordine al contrasto del manufatto con la disciplina urbanistica di zona, rimane la questione dell’ubicazione dello stesso nella fascia di rispetto cimiteriale, di per sé solo impeditivo della conservazione del capanno medesimo.
Ed invero, posto che, anche quando un provvedimento amministrativo figuri viziato in determinati suoi punti, l’accertamento che esso è legittimo in parti (specialmente motivazionali) idonee da sole a reggere le determinazioni assunte con il medesimo provvedimento non ne determina l’invalidità, osserva il Collegio che non può condividersi la prospettazione dei ricorrenti in ordine alla asserita compatibilità con la fascia di rispetto cimiteriale.
Recita l’art. 338, comma 4° del r.d. 27.07.34 n. 1265 (nel testo prima modificato dall’art. 4, l. 30 marzo 2001, n. 130 e poi sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera a) l. 1° agosto 2002 n. 166):
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Orbene, non si vede come possa applicarsi la disposizione –che consente la riduzione a 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale-, dal momento che questa riguarda, come si evince dal dato testuale, le ipotesi di costruzione di nuovi cimiteri ovvero l’ampliamento di quelli esistenti alle condizioni su indicate, delibate in una delibera del consiglio comunale, e non certo la costruzione di manufatti edilizi da parte di privati entro la fascia di rispetto. Un intervento edilizio del privato che risultasse ubicato entro la fascia di rispetto come delineata nel primo comma della norma riportata –come avviene nel caso di specie- rimarrebbe comunque un abuso edilizio.
Le succinte considerazioni fin qui svolte mostrano che le censure svolte con il ricorso sono prive di pregio.
Di conseguenza, per le ragioni su esposte, il ricorso si manifesta infondato e va, pertanto, rigettato.
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 19 marzo 2009.