TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 settembre 2003, n. 11394

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Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 settembre 2003, n. 11394
La comunicazione di avvenuta scadenza del contratto concluso con la p.a. (nella specie, per la gestione del servizio delle lampade votive presso un cimitero) ha carattere lesivo, in quanto porta a conoscenza legale ed ufficiale della ditta ricorrente le determinazioni dell’Amministrazione di curare, alla scadenza del rapporto, direttamente la gestione del servizio fino all’espletamento della nuova gara di appalto.

Testo completo:
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 settembre 2003, n. 11394
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli – Sezione Prima composto dai Giudici
Giancarlo Coraggio – Presidente
Angelo Scafuri – Consigliere rel. est.
Paolo Carpentieri – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 746/1999 R.G. proposto dalla ditta individuale Michele Zarrillo, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. P. Pezzella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
contro
il Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’avv. B. D’Antuono;
per l’annullamento
della comunicazione del 18.12.1998, della delibera notificata in data 17.11.1998 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2003 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ditta ricorrente, concessionaria per la gestione del servizio delle lampade votive presso il cimitero del Comune di Marcianise, si duole del provvedimento con il quale le è stato comunicato la scadenza del contratto e della proroga concessa.
Al riguardo deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo che il rapporto si era rinnovato in maniera tacita, stante l’omessa disdetta entro il 31 dicembre 1997 nonché il comportamento del Comune, che ha consegnato i bollettari lampade votive mentre non ha richiesto la documentazione inerente il ruolo utenza e tantomeno imposto la restituzione dell’impianto.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2003 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla difesa municipale sulla natura non provvedimentale della comunicazione impugnata.
Invero tale nota assume carattere lesivo in quanto porta a conoscenza legale ed ufficiale della ditta ricorrente le determinazione dell’Amministrazione di curare, alla scadenza del rapporto, direttamente la gestione del servizio fino all’espletamento della nuova gara di appalto.
Nel merito il ricorso è infondato.
La pretesa attorea si basa sul presunto formarsi del rinnovo tacito del rapporto concessorio, quale desunto dal comportamento concludente dell’Amministrazione che alla naturale scadenza – che assume 31.12.1997 e non 7.4.1998 come affermato nei provvedimenti impugnati – non ha operato la disdetta ma ha concesso una breve proroga – peraltro notificata solo in prossimità del suo stesso termine – e rilasciato i relativi bollettari.
L’assunto non può essere condiviso.
Il rinnovo della concessione è possibile solo ove una disposizione di legge espressamente l’autorizzi.
Al contrario la legge 23 dicembre 1994 n. 724 all’art. 44 vieta espressamente il rinnovo tacito dei contratti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi.
Ciò in quanto l’automatica rinnovazione del contratto verrebbe a comportare di fatto l’assegnazione della concessione per l’ulteriore periodo a trattativa privata, in spregio della regola generale dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica, imposte dalla necessità di individuare – mediante valutazione comparativa basata su parametri obiettivi (capacità e competenze tecniche, esperienze conseguite nel settore, solidità finanziaria, altri elementi) – il soggetto più idoneo all’affidamento del servizio.
Tantomeno il rinnovo tacito era previsto nella convenzione che regolava i rapporti tra le parti.
Pertanto alcuna rilevanza può assumere ai fini del rinnovo la breve proroga concessa, l’omessa rendicontazione del ruolo utenza, l’omessa richiesta di consegna dell’impianto.
Tali comportamenti dell’Amministrazione comunale, lungi dall’avere la presunta natura concludente invocata dalla parte, si giustificano con la necessità di evitare l’interruzione del pubblico servizio, per cui mai avrebbero potuto costituire titolo al rinnovo tacito, come sopra comunque impedito dal divieto legislativo.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, sez. I, RESPINGE il ricorso in epigrafe proposto dalla ditta Michele Zarrillo.
Le spese del giudizio, liquidate in € 2.000 = (duemila), sono poste a carico della ditta ricorrente soccombente ed in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21 maggio 2003.