TAR Lombardia, Sez. III, 14 aprile 2008, n. 1129

Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. III, 14 aprile 2008, n. 1129
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1660/97 proposto dalla sig.ra Vanna Paulon e dalla s.n.c. Fratelli Quercia di Quercia Marco e Vincenzo con l’avvocato Marcantonio Guerritore ed elettivamente domiciliate nello studio di questi in Milano, S. Antonio n. 2
contro
Comune di Lavena Ponte Tresa con l’avvocato Pasquale Basile del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del TAR Milano
per l’annullamento
a) della nota prot. n. 10980 del 9.12.96 avente ad oggetto «Posa monumento funebre»;
b) dell’ordinanza n. 16 prot. n. 1489 del 14.2.97 avente ad oggetto «Procedimento sanzionatorio per violazione della normativa di inumazione nei campi comuni del Cimitero Comunale»;
c) dell’allegato grafico alla delibera della G.C. n. 513 del 30.11.95 avente ad oggetto «Revisione tariffe e regolamentazione cessione loculi ed aree cimiteriali» nonché del punto 3.A della citata delibera.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavena Ponte Tresa;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITI i procuratori delle parti come da verbale di udienza;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 il ref. Dott. Raffaello Gisondi;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza del 10 ottobre 1996 la sig.ra Vanna Paulon chiedeva al Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa il permesso di collocare nel cimitero comunale un monumento funebre di cui allegava il relativo disegno, a ricordo del defunto Zocca Tullio.
Il Comune rilasciava l’autorizzazione in pari data, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale.
Con nota del 6 dicembre 1996 la ditta Pontresina Onoranze Funebri, incaricata della manutenzione e custodia del cimitero, informava il Comune che il monumento funebre posato a ricordo del defunto Zocca Tullio non era conforme al nuovo regolamento cimiteriale. Il Comune con atto prot. n. 10980 del 9 dicembre 1996, preso atto di tale nota, invitava la richiedente e l’impresa F.lli Quercia esecutrice dei lavori a regolarizzare il monumento funebre posizionato.
Successivamente, stante l’inerzia delle interessate, il Comune emetteva ordinanza n. 16 prot. n.1489 del 14 febbraio 1997 con la quale ordinava la rimozione della copertura in granito e di ogni altra opera difforme alle norme regolamentari in materia.
Contro tali atti hanno proposto impugnativa le ricorrenti chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’ art. 70 del D.P.R. 10.9.90 n. 295 -Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta.
Con tale censura le ricorrenti eccepiscono l’illegittimità del comportamento del Comune per contraddittorietà avendo l’ente pubblico dapprima autorizzato l’opera e successivamente – senza revocare l’autorizzazione concessa – e, ad opera realizzata, ordinato la rimozione della copertura in granito.
Aggiungono, inoltre, che gli atti regolamentari citati nel prevedere che la copertura delle tombe debba essere realizzata in ghiaietto od erba non possono, senza adeguata motivazione, imporre divieti o limitazioni non previste dalla normativa statale in materia di polizia mortuaria.
Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 1539 del 15 maggio 1997 è stata accolta la domanda cautelare presentata con il ricorso.
In data 6 novembre 2007 è stata presentata istanza di fissazione d’udienza, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, l.n. 205/2000.
All’Udienza pubblica del 13 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva la tempestività del ricorso. Infatti, la nota prot. n. 10980 del 9 dicembre 1996 avendo natura meramente interlocutoria non era di per sè idonea a ledere le posizioni soggettive delle ricorrenti e, quindi, non necessitava di autonoma impugnazione. Con riguardo, invece, all’ordinanza sindacale del 14 febbraio 1997 il ricorso, notificato il 4 aprile dello stesso anno, è stato proposto nei termini.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
Il Comune, infatti, nel rilevare la difformità dell’opera realizzata alle prescrizioni regolamentari ha omesso di annullare la precedente autorizzazione con atto debitamente motivato.
In difetto di annullamento, tuttavia, la autorizzazione alla realizzazione delle opere funerarie, rilasciata dall’Ente, conservava la sua efficacia e non poteva essere quindi ignorata o disapplicata dall’Amministrazione comunale.
L’ordinanza di demolizione ha quindi avuto ad oggetto opere che, essendo state ritualmente autorizzate, dovevano giuridicamente considerarsi legittime.
Occorre poi rilevare che il semplice riscontro della difformità delle opere realizzate dai ricorrenti con il regolamento comunale dei cimiteri non poteva comunque costituire un presupposto sufficiente per annullare il provvedimento autorizzativo ed ordinarne la rimozione.
Infatti, in capo agli istanti si era oramai formato un affidamento qualificato per superare il quale il Comune avrebbe dovuto indicare quali fossero le concrete ed attuali ragioni di interesse pubblico che imponevano la rimozione delle opere.
Di tali ragioni, tuttavia, nel provvedimento impugnato non vi è traccia alcuna.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 16 prot. n. 1489 del 14.2.97.
Pone a carico del Comune le spese di lite che liquida in euro 1.500 oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2008, con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano – Presidente
Pietro De Berardinis – Referendario
Raffaello Gisondi – Referendario est.

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