Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 2 Legge n. 241/1990
Testo completo:
TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2007, n. 136
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.610/2006 R.G. proposto dal Sig. Marrara Gianmaria Domenico, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico O. Siclari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Filippini n.3/B;
CONTRO
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Castello n.1;
PER OTTENERE
l’annullamento e/o la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto dell’Ente sulla diffida del 18/4/2006 per il riconoscimento della concessione del suolo cimiteriale presso il Cimitero di Condera di Reggio Calabria già rilasciata al dante causa Marrara Domenico e successivamente all’erede Marrara Beniamino, padre del ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto stragiudiziale ricevuto il 18/4/2005 dall’Amministrazione intimata;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Reggio Calabria;
Vista l’ulteriore memoria del Comune di Reggio Calabria;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista l’ulteriore memoria depositata da parte ricorrente;
Vista la conclusiva memoria del Comune di Reggio Calabria;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007, ed ivi uditi l’Avv. Domenico Siclari e l’Avv. Francesca Ascanelli per delega dell’Avv. Mario De Tommasi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente che suo nonno Marrara Domenico otteneva concessione di un suolo di mq.11,10 – lotto 212 – zona 9^ s. Francesco su cui ha realizzato una cappella mortuaria; Marrara Domenico decedeva il 22/1/1951 lasciando proprio erede universale il figlio Marrara Beniamino, dovendosi intendere ricompresi anche i diritti concessori ottenuti dal Comune di Reggio Calabria sull’area cimiteriale sopra emarginata. Tuttavia anche il citato Marrara Beniamino moriva il 13/3/1993 lasciando quali eredi legittimi la moglie Garrione Firmina ed i figli Marrara Massimo e Gianmaria Domenico, che hanno individuato quest’ultimo odierno ricorrente quale procuratore designato per il riconoscimento della concessione sull’area cimiteriale in questione.
Ciò premesso, in data 30/6/2005 il ricorrente ha richiesto all’Amministrazione comunale ex art.100 Reg. Com. di Polizia Mortuaria il riconoscimento in proprio nome della concessione a suo tempo rilasciata al dante causa Marrara Domenico e successivamente all’erede universale Beniamino, allegando la documentazione necessaria. Tuttavia nessun riscontro è stato prodotto dall’Amministrazione, neanche a seguito del successivo atto di diffida.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per evidenziare che è statuita la decadenza della concessione ove il titolare ceda l’utilizzo del suolo cimiteriale a soggetti estranei alla famiglia; il sig. Marrara Beniamino ha omesso di denunciare la morte del padre Marrara Domenico ed ha richiesto il rilascio di una nuova concessione di suolo demaniale, decadendo così dall’originaria concessione spettante al padre.
Alla Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2 della legge n.241/1990 e l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ai sensi dell’art.21 bis della legge n.1034/1971, al fine di vedere intimato all’Amministrazione l’ordine di provvedere sull’istanza presentata.
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere atto che, a seguito della entrata in vigore dell’art.21-bis della legge n.1034/71, come introdotto dall’art.2 della legge n.205/2000, il giudizio contro il silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione rimaneva circoscritto alla inattività dell’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico, mentre al giudice amministrativo era assegnato il solo controllo sulla legittimità dell’esercizio della potestà, attesa l’eccezionalità del sindacato di merito su attività espressione di potestà pubblicistiche.
2.1 Quest’Organo giudicante osserva altresì che, con le modifiche introdotte nel 2005 e la previsione di precisi termini per la conclusione del procedimento, il comportamento omissivo dell’Amministrazione si presta ad essere ormai configurato come “silenzio diniego” ovvero “significativo” del non accoglimento dell’istanza del privato. Sul piano della tutela giurisdizionale la circostanza che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza” (art.2, comma 5, della Legge n.241 del 1990 quale introdotto dall’art.6 bis della Legge n.80 del 2005 di conversione del Decreto-legge n.35 del 2005) ha inevitabilmente dissolto i residui dubbi circa la limitazione del giudizio sul silenzio al mero accertamento della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
2.2 Nell’attuale regime normativo il potere del giudice amministrativo viene dunque ad essere strettamente condizionato dalle risultanze processuali che permettono di verificare se le istanze e le acquisizioni processuali sono idonee a comprovare la fondatezza dell’istanza in ordine alla quale la P.A. ha tenuto un comportamento omissivo. Con riguardo alla fattispecie in esame il Tribunale ritiene di poter giudicare sulla fondatezza della domanda, senza limitarsi all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, trattandosi di esercizio di un potere vincolato (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 17.3.2006, n.3099).
3. Chiarito in questi termini come sul piano sostanziale il giudizio sul “silenzio” si colleghi al dovere delle Amministrazioni pubbliche, preposte alla cura dell’interesse pubblico, di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”, con riguardo alla fattispecie in esame questo Organo giudicante ritiene che dagli atti esibiti in giudizio sia emerso chiaramente che il sig. Marrara Domenico, originario concessionario del suolo cimiteriale in questione, al momento del suo decesso nel 1951 lasciò come erede universale il sig. Marrara Beniamino, il quale ai sensi dell’art.100 del Regolamento di polizia mortuaria avrebbe dovuto denunciare la morte del padre Marrara Domenico. Viceversa nel 1985 il sig. Marrara Beniamino chiese il rilascio di una nuova concessione di suolo demaniale nel cimitero di Condera, mentre nel 1989 fece istanza per la concessione di un ulteriore suolo questa volta nel cimitero di Modena.
3.1 Deve dunque ritenersi che nella fattispecie si rientri in un’ipotesi in cui è statuita la decadenza della concessione ove il titolare ceda l’utilizzo del suolo cimiteriale a soggetti estranei alla famiglia; in pratica il sig. Marrara Beniamino ha omesso di denunciare la morte del padre Marrara Domenico ed ha richiesto il rilascio di una nuova concessione di suolo demaniale, decadendo così dall’originaria concessione spettante al padre. A nulla rileva che l’Amministrazione abbia invitato l’odierna parte ricorrente a formalizzare un’istanza di riconoscimento della concessione, poiché ciò non poteva in alcun modo far presupporre che la valutazione della fondatezza dell’istanza sarebbe avvenuta indipendentemente dal rispetto delle prescrizioni vigenti in materia; ai sensi del citato art.100 del regolamento in materia, infatti, la concessione non è cedibile (comma primo), serve unicamente alla famiglia del concessionario (comma terzo) e alla morte del concessionario gli aventi titolo sono tenuti a denunciarne la morte esibendo la documentazione prescritta allo scopo (comma quarto).
4. Ne consegue che la concessione di suolo cimiteriale rilasciata al sig. Marrara Massimo per tutta la sua famiglia, incluso il fratello odierno ricorrente, ha già consentito la realizzazione di una cappella funebre e impedisce il subentro del sig. Marrara Gianmaria Domenico nella concessione a suo tempo rilasciata al nonno Marrara Domenico.
5. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte il ricorso in esame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.
L’ESTENSORE, F.to Gabriele Nunziata
IL PRESIDENTE, F.to Luigi Passanisi
Depositata l’8 febbraio 2007