Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Riferimenti: Foro amm. TAR 2003, 1384 (s.m.)
Massima:
TAR Sicilia, Sez. I, 8 aprile 2003, n. 504
L’immobile edificato entro la fascia di rispetto cimiteriale non è sanabile, atteso che il vincolo cimiteriale comporta l’inedificabilità assoluta di singoli edifici da realizzare a distanza inferiore da quella stabilita (nel caso di specie, il tribunale ha applicato il dettato dell’art. 338 comma 1 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, vigente all’epoca sia della domanda di sanatoria, sia dell’adozione del provvedimento impugnato).
Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. I, 8 aprile 2003, n. 504
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 722/2000 e 111/2001 proposti dal sig. GATTO
Agostino, rapp.to e difeso dall’Avv. Filippo Cordone, domiciliato per
legge presso la Segreteria del Tribunale;
CONTRO
il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso R.G. n. 722/2000, del provvedimento del 13.12.1999 di diniego di condono edilizio per un edificio in C.da Xirba in Comune di Termini I.;
quanto al ricorso R.G. n. 111/2001, dell’ingiunzione di demolizione n. 45 del 16.10.2000.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Designato relatore alla pubblica udienza del 10.12.2002 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il primo dei ricorsi in esame, notificato il 21.02.2000 e depositato il successivo 15.03., il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di condono edilizio per un edificio in C.da Xirba in Comune di Termini I., opposto in quanto il fabbricato ricade all’interno della fascia di rispetto del vincolo cimiteriale; deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla mancata specifica e concreta verifica e motivazione dell’incompatibilità dell’edificio con il vincolo cimiteriale.
Con il secondo dei ricorsi all’esame, notificato il 20.12.2000 e depositato il successivo 10.01.2001, il ricorrente impugna il provvedimento di demolizione del fabbricato deducendo vizi di illegittimità derivata e di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata indicazione dei motivi di interesse pubblico che giustificherebbero la demolizione di un edificio asseritamente realizzato un secolo addietro.
Nessuno si è costituito per l’amm.ne intimata.
Con ordinanza n. 197 del 6.02.2001 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento di demolizione impugnato.
Alla pubblica udienza del 10.12.2002, assenti le parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Deve, preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe.
Essi sono infondati.
Osserva il Collegio che l’edificio per il quale è stata presentata istanza di condono risulta – per come dichiarato dallo stesso ricorrente nella detta istanza e nel primo dei ricorsi all’esame – edificato nel periodo dal 1977 al 1983, e specificatamente ultimato in tale anno, ad una distanza di 120 metri dal cimitero comunale; osserva, ancora il Collegio che risulta non controversa la circostanza che il vincolo di rispetto cimiteriale risulta fissata in 150 metri sin dall’anno 1966. Non vi è, quindi dubbio alcuno sul carattere abusivo delle opere, con riferimento a tale vincolo.
Da parte ricorrente si lamenta che il diniego di condono sia stato disposto sulla semplice rilevazione di tale circostanza fattuale (distanza dal cimitero inferiore a quella consentita), senza alcuna verifica né motivazione in ordine alla sussistenza in concreto di esigenze igienico-sanitarie che sconsigliassero il mantenimento dell’edificio.
La tesi non ha pregio; in caso analogo, la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 2°, n. 653 del 23/12/88) ha già avuto modo di affermare che:
a) è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., Ia questione di legittimità costituzionale degli artt. 32 primo comma e 33 lett. d) L. 28 febbraio 1985 n. 47, sotto il profilo che il trattamento riservato dal Legislatore al vincolo cimiteriale sarebbe ingiustificatamente discriminatorio ed irragionevole rispetto al caso di opere eseguite su aree già sottoposte a vincolo d’inedificabilità e che il detto vincolo sarebbe volto alla tutela igienico sanitaria in concreto e non in astratto;
b) la L. 28 febbraio 1985 n. 47 – nell’ammettere la sanatoria delle opere abusive che si trovano nelle condizioni indicate dalla medesima – ha già fornito una preventiva valutazione della compatibilità dell’opera con la presenza dell’interesse pubblico concreto, ostativo al rilascio della concessione in sanatoria, sicché, qualora venga espressa una valutazione negativa sulla domanda di condono, l’intervento repressivo non è più condizionato da valutazioni puntuali e concrete né in ordine all’interesse privato inciso né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva.
Osserva, infatti, il Collegio che la disciplina – sia nazionale (artt. 32 e 33 l. n. 47/1985) che quella regionale (art. 23 l.r. n. 37/1985) – appare in equivoca nel senso di precludere la sanabilità di opere in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, purché apposto antecedentemente alla realizzazione delle costruzioni abusive; per altro, l’apposizione del vincolo rivela di per sé l’esistenza di interessi pubblici, presidiati appunto dalla costituzione del vincolo, sicché non è necessaria una puntuale rivalutazione della situazione che risulta compromessa dalla edificazione di opere incompatibili con il rispetto del vincolo, quale quello cimiteriale posto a tutela di esigenze igienico-sanitarie.
Poiché il vincolo cimiteriale – tanto più nel testo dell’art. 338, co. 1, R.D. 27/07/1934, n. 1265, vigente all’epoca della domanda di sanatoria ed a quella di adozione del provvedimento impugnato – comporta inedificabilità assoluta di singoli edifici a distanza inferiore (profilo diverso è quello relativo alla possibilità di derogare a tale distanza ad iniziativa pubblica per la realizzazione o l’ampliamento del cimitero), correttamente l’amm.ne comunale ha respinto l’istanza di condono con esclusivo riferimento alla astratta esistenza del vincolo.
Conseguentemente devono essere respinti entrambi i ricorsi all’esame, le cui censure non possono trovare ingresso in virtù delle superiori considerazioni.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2002, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
– Giorgio Giallombardo – Presidente
– Salvatore Veneziano – Consigliere Estensore
– Nicola Maisano – Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 APR 2003.