TAR Campania, Sez. II, 6 luglio 2006, n. 7397

Testo completo:
TAR Campania, Sez. II, 6 luglio 2006, n. 7397
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministratico Regionale per la Campania
Napoli, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3490/2006 RG, proposto da Anna Crispo rappresentata e difesa dall’avv. Antongiulio Traiola con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Carlo De Cesare n. 15,
contro
il Comune di Acerra, in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Migliarotti presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via dei Mille n. 16
per l’annullamento
del provvedimento 19 aprile 2006 n. 1 con il quale è stata respinta la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla parte ricorrente ai sensi della L. n. 326 del 2003.
Visto il ricorso e i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio,
Viste le memorie,
Relatore alla camera di consiglio del 6 luglio 2006 il Presidente dott. Antonio Onorato,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) Come è stato rappresentato ai difensori delle parti presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.
Tanto perché lo stesso risulta manifestamente infondato.
1) Per dimostrare l’irrilevanza, ai fini della presente decisione, della pronuncia di incostituzionalità che ha investito parte della L. reg. campana n. 10/2004, è sufficiente constatare che tale legge non è stata neppure menzionata nel provvedimento impugnato il quale costituisce l’esplicita applicazione delle norme contenute nel L. nazionale n. 326/2003.
2) Per quanto concerne la seconda censura con la quale viene lamentata la mancata acquisizione del preventivo parere dell’<autorità preposta al vincolo>, per dimostrarne l’infondatezza, è sufficiente ricordare che il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto cimiteriale è e in relazione a singoli casi, con la conseguenza che nella fattispecie non è neppure ipotizzabile un qualche preventivo parere in ordine alla possibilità, o meno, di rimuovere il vincolo stesso.
Né nella fattispecie sono invocabili le norme che consentono all’Amministrazione comunale di ridurre la fascia di rispetto in quanto, a tali fini, sono necessari appositi atti di pianificazione generale la cui adozione è rimessa alla discrezionalità (in parte tecnica) dell’Amministrazione alla quale compete, innanzitutto, stabilire se e quando provvedere in tal senso, senza che al riguardo sia neppure ipotizzabile una qualche pretesa giuridicamente tutelata dei privati.
Addirittura incomprensibile risulta, infine, il richiamo all’art. 29 L. n. 47/1985 il quale effettivamente prevede la redazione dei piani di recupero urbanistico delle zone interessate da abusi edilizi ma certo non impedisce l’adozione di provvedimenti di reiezione delle domande di condono anche in assenza di detti piani.
3) In merito alla censura successiva, basta ripetere con la giurisprudenza orami unanime che l’art. 2 L. 1187/1968 si riferisce esclusivamente ai vincoli espropriativi e non anche alle previsioni degli strumenti urbanistici o della legge che si limitano a disciplinare lo jus aedificandi.
4) Addirittura generica e, pertanto, inammissibile risulta, infine, l’ultima censura con la quale la parte ricorrente si limita ad adombrare non meglio descritte disparità di trattamento a suo danno.
5) Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Acerra delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, si liquidano in complessivi € 1500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 6 luglio 2006.

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