TAR Puglia, Sez. II, 21 luglio 2006, n. 2976

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Testo completo:
TAR Puglia, Sez. II, 21 luglio 2006, n. 2976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 231/06 proposto da S.O.F. S.a.s. di Dadamo Francesco & C., ERACLIO di Franco Maria Luigia & C. S.n.c., A.O.F. di Di Bitonto Oronzo, Lotito Michele, in giudizio rappresentati e difesi dall’avv. Raffaele Bia
CONTRO
– il Comune di Barletta, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Rossana Monica Danzi e Isabella Palmiotti
e con l’intervento ad opponendum
– di C.I.O.F. s.r.l. , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Deramo per l’annullamento della delibera di C.C. di Barletta 28.11.2005 n. 84 affissa all’albo Pretorio del Comune di Barletta dal 16.12.05, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Regolamento per l’esercizio del trasporto funebre di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare
Visto il ricorso ed allegati
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta ed allegati
Visto l’atto di costituzione in giudizio di C.I.O.F. s.r.l. ed allegati
Visti i documenti prodotti
Visti tutti gli altri atti di causa
Viste le memorie delle parti
Relatore all’udienza di discussione il giudice Francesco Bellomo e uditi i difensori presenti come da verbale
Ritenuto quanto segue
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.01.06 al Comune di Barletta, depositato l’8.2.06, S.O.F. S.a.s. di Dadamo Francesco & C., ERACLIO di Franco Maria Luigia & C. S.n.c., A.O.F. di Di Bitonto Oronzo, Lotito Michele domandavano l’annullamento:
della delibera di C.C. di Barletta 28.11.2005 n. 84 affissa all’albo Pretorio del Comune di Barletta dal 16.12.05, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Regolamento per l’esercizio del trasporto funebre di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, in particolare.
A fondamento del ricorso, premesso di essere ditte operanti nel settore delle onoranze funebri in territorio di Barletta e di essere pregiudicate dal regolamento nella parte in cui prevede un regime di accesso fortemente limitativo dell’attività a scapito delle piccole imprese, deducevano plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Resisteva in giudizio il Comune di Barletta e la C.I.O.F. s.r.l., intervenuta ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Tutte le parti depositavano memorie.
La causa passava in decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2006.
2. In via pregiudiziale va dichiarato il difetto di interesse ad agire.
Le posizioni delle parti sul punto sono chiare.
Le ricorrenti assumono la lesività del regolamento in ragione del complesso dei requisiti tecnici ed organizzativi richiesti ai privati per accedere al servizio, favorevoli alle aggregazioni di imprese (nella specie il consorzio intervenuto, che acquisirebbe un monopolio di fatto sul mercato barlettano) in danno delle piccole imprese, individuali o collettive che siano.
Opina l’intervenuta che le ricorrenti non dimostrano l’interesse ad agire, atteso che si qualificano come agenzie di affari nel settore delle onoranze funebri, piuttosto che come imprese direttamente esercenti il servizio.
Il Collegio ritiene che vi sia una questione di ordine preliminare, relativa alla natura normativa del regolamento in esame, che impedisce di configurare l’immediata lesione della sfera giuridica soggettiva (di regola discendente dagli atti applicativi), non riferibile alla possibilità che, di fatto, talune imprese risultino svantaggiate dalle prescrizioni ivi contenute.
Se e quando tale effetto dovesse verificarsi solo allora l’impugnazione del regolamento avrebbe ragion d’essere.
Il ricorso è inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Seconda Sezione, pronunciando sul ricorso proposto come in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 2500,00 euro ciascuno in favore del Comune e dell’intervenuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6 luglio 2006, con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Giambartolomei, Presidente
Francesco Bellomo, Estensore
Pubblicata mediante deposito in segreteria il 21 luglio 2006