TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2009, n. 3166

Testo completo:
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 aprile 2009, n. 3166
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Lombardia, Milano, Sezione III
nelle persone dei Signori:
DOMENICO GIORDANO Presidente
DARIO SIMEOLI Ref.
RAFFAELLO GISONDI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2009
Visto il ricorso 535/2009 proposto da:
VOF VALSECCHI ALVARO ONORANZE FUNEBRI DI CORTI PATRIZIA & C
rappresentato e difeso da:
VILLA VERONICA
con domicilio ex lege (art. 34 R.D. n. 1954/24 e art. 19 L. 1034/1971) presso la segreteria del TAR Lombardia, in Milano via Conservatorio n.13
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCO
non costituita
e nei confronti di
BERNASCONI GIANNI ANTONIO
non costituito
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 14879 del 04/12/2008 emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco a firma del Direttore, con cui è stato comunicato all’odierna ricorrente il diniego all’accesso della dichiarazione resa dal sig. Bernasconi Gianni Antonio nel corso dell’indagine ispettiva subita dalla società ricorrente in data 05/09/08, e di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto con particolare riferimento alla decisione della Commissione per l’Accesso ai Documenti Ammministrativi del 4/01/2009;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Udito il relatore Ref. RAFFAELLO GISONDI e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
considerato quanto segue in fatto e in diritto:
In data 27/11/2008 la Società ricorrente ha inoltrato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco una domanda di accesso alle dichiarazioni rese da alcuni suoi collaboratori in occasione di una ispezione i cui esiti erano poi culminati in una diffida notificata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 124 del 2004 e nella irrogazione di una sanzione amministrativa.
La domanda di accesso veniva motivata evidenziando che i richiesti documenti servivano per tutelare i diritti e gli interessi della istante in sede di contenzioso civile ed amministrativo.
Con nota n. 14879 in data 4/12/2008 il Direttore della D.P.L. di Lecco rigettava la suddetta domanda rilevando la ricorrenza di una delle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso ai sensi degli artt. 2 e 3 lett. C del decreto n. 757 del 4/11/1994.
Avverso tale atto la ricorrente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione per l’Accesso agli atti amministrativi prevista dall’art. 25 comma 4 della L. 241/90.
La predetta Commissione, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame in quanto esso non era stato notificato al controinteressato, Sig. Gianni Antonio Bernasconi, facilmente individuabile al momento della sua presentazione.
La decisione della Commissione per l’Accesso è stata a sua volta impugnata innanzi a questo TAR denunciando la violazione degli artt. 24 comma 7 e 25 comma 3 della L. 241/90.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, infatti, impugna l’originario provvedimento di diniego adottato dal Direttore della DPL di Lecco e la successiva decisione resa dalla Commissione sull’Acesso ai Documenti Amministrativi.
I motivi di ricorso, tuttavia, si riferiscono esclusivamente al provvedimento originario e non investono la pronuncia di inammissibilità del ricorso amministrativo per difetto di notifica al controinteressato adottata dalla Commissione per l’Accesso.
Ne risultano violate le norme in materia di ricorsi amministrativi oltre che i termini processuali previsti dalla legge per proporre ricorso giurisdizionale.
A tal fine occorre osservare che la attuale formulazione dell’art. 25 comma 5 della L. 241/90 prevede che avverso il diniego di accesso disposto dalle Amministrazioni centrali dello Stato possa essere facoltativamente proposto un ricorso amministrativo innanzi alla Commissione prevista dall’art. 27 della legge sul procedimento, le cui decisioni possono, a loro volta, essere gravate innanzi al Tribunale Amministrativo competente.
Il ricorso alla Commissione per l’accesso ha natura di ricorso gerarchico improprio. La decisione espressa della Commissione, pertanto, sostituisce ed assorbe quella adottata dall’Amministrazione che detiene gli atti richiesti, con la conseguenza che è contro tale decisione, e non avverso il provvedimento originario, che può essere proposto ricorso giurisdizionale (come del resto si evince dalla formulazione letterale dell’art. 25 comma 5 della L. 241/90 che qualifica la decisione della Commissione come “determinazione amministrativa” avverso la quale può essere proposto ricorso).
Ne consegue che, nel caso la pronuncia adottata dalla Commissione sia di inammissibilità del ricorso proposto dall’interessato, il ricorso giurisdizionale deve appuntarsi in primo luogo avverso tale statuizione, e solo qualora, in accoglimento di apposito motivo, ritenga che la causa di inammissibilità rilevata dalla Commissione fosse insussistente, il TAR può pronunciarsi sulle censure attinenti il merito della questione.
Nel caso di specie il ricorso promosso dalla Vof Snc non contiene alcuna censura della statuizione di inammissibilità del ricorso gerarchico improprio pronunciata dalla Commissione per l’accesso e, pertanto, come già detto, deve essere dichiarato inammissibile.
Costituisce, infine, ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso l’omessa notificazione dello stesso all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

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