Tag: Sentenze, trasporto funebre
Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 3 Legge n. 241/1990
Art 7 Legge n. 241/1990
Art 1 Regio Decreto n. 2578/1925
Testo completo:
TAR Campania, Sez. I, 3 maggio 2006, n. 6756
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Napoli, Prima Sezione
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 145/1997 proposto da:
TAMMARO GENNARO E FIGLI; DE FALCO GIUSEPPE; FUNERAL HOME; BELLUMUNNO S.R.L.; PASQUALE COZZOLINO E FIGLI; IMPRESA POMPE FUNEBRI ESPOSITO LUIGI S.R.L.; ORGANIZZAZIONE FUNEBRE INTERNAZIONALE; IMPRESA DI POMPE FUNEBRI DELL’ANNO; ONORANZE FUNEBRI EUGENIO VILLANI; AGENZIA FUNEBRE CANZANELLA; BELLUMUNNO S.R.L. IMPRESA TRASPORTI FUNEBRI; REALE S.A.S.; IMPRESA FUNEBRE MONTUORO S.A.S.; DOMINEK S.A.S.; TRASPORTI FUNEBRI MARIAROSARIA SCARPATI; VINCENZO ESPOSITO & C.; PERRELLA S.A.S.; TRASPORTI FUNEBRI LA CATTOLICA S.A.S.
Tutti rappresentati e difesi da FRANCESCO ALLOCCA con domicilio ope legis presso la Segreteria del TAR;
contro
COMUNE DI NAPOLI
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Municipale con domicilio eletto in NAPOLI, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della deliberazione del consiglio comunale di Napoli n. 397 del 15.10.1996, avente ad oggetto “Revoca della delibera di C.C. n° 452 del 30.12.1995. Modifica della Delibera di C.C. n° 203 del 21.12.1992”, con la quale si è stabilito il corrispettivo dovuto al Comune di Napoli quale diritto per i trasporti funebri;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso principale ed i relativi allegati;
Letti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 03.05.06, il dott. Michele Buonauro;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
Ritenuto in
FATTO
In ossequio all’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il Comune di Napoli, a modifica della deliberazione commissariale 2662/87, stabiliva il corrispettivo dovuto dalle imprese funebri per i trasporti nel territorio comunale.
Nel 1995, allorché il Comune di Napoli riprendeva a svolgere il servizio trasporti funebri (delibera 90/95), l’amministrazione deliberava la relativa tariffa con delibera di C.C. 15 del 1.2.95, elevando il corrispettivo dovuto a 575.000 lire, corrispondente alla classe unica tariffaria istituita per il trasporto effettuato dal Comune.
Con la delibera impugnata in via principale (n. 397 del 15.10.1996).
l’amministrazione comunale, in riforma della precedente determinazione, stabiliva che il corrispettivo dovuto al Comune di Napoli quale diritto per i trasporti funebri nell’ambito urbano era di lire 385.000, pari al costo del trasporto funebre comunale in classe unica nel frattempo modificato.
Con il ricorso si impugna la delibera 397/96 e tutte le precedenti ad essa connesse per violazione dell’art. 19 del d.P.R. 285/90 (contestando il potere dell’amministrazione di imporre il corrispettivo, o comunque di determinarlo in misura pari alla tariffa per il trasporto da essa stessa effettuato) e degli artt. 3 e 7 della legge 241/90 (per difetto di motivazione e per mancanza di avviso di avvio del procedimento).
Costituitosi il Comune, all’udienza del 03.05.2006, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Deve esaminarsi preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente, sul rilievo che l’istituzione del corrispettivo risale alle delibere precedenti rispetto a quella impugnata in via principale e dunque, sotto questo profilo, il ricorso è tardivo.
Le censura è condivisibile nella misura in cui evidenzia la tardiva impugnazione avverso le delibere di C.C. 552 del 1995; 203 del 1992; 84 del 27.2.1996 e 15 del 1995.
Il ricorso risulta infatti notificato al Comune il 14 dicembre 1996, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione legale degli atti sopra menzionati.
Così perimetrato il ricorso, deve innanzitutto essere respinta la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, in adesione ai criteri dettati dall’art. 13 l. 241/90, essa non è dovuta nei confronti di atti amministrativi generali, quale deve considerarsi evidentemente la delibera di fissazione della prestazione tariffaria di un servizio pubblico locale.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione, dal momento che l’atto gravato richiama puntualmente la norma regolamentare che legittima l’imposizione di un corrispettivo per lo svolgimento del servizio di trasporti funebri in ambito urbano.
L’evocazione dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria rende sufficientemente motivato il provvedimento impositivo impugnato, il quale si limita ad una pedissequa applicazione del disposto normativo.
Difatti l’art. 19, comma 2, citato, prevede: “Nei casi previsti dall’art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria”.
Non si può allora disconoscere in capo al Comune il potere di imporre un corrispettivo per l’esercizio, da parte dei privati, dei trasporti funebri, al di là della questione – non pertinente in questa sede – sulla attualità o meno del diritto di privativa (stabilito dall’art. 1 del R.D. 15.10.1925 n. 2578) in relazione a tale servizio pubblico comunale.
Non può essere condivisa la tesi attorea, secondo cui il diritto di imporre il corrispettivo è previsto solo nel caso in cui il Comune non esercita il trasporto funebre in proprio. L’articolo in commento, infatti, si limita a stabilire che quando, nel caso concreto, il Comune non svolge il servizio (e dunque esso è svolto da un privato), può richiedere un corrispettivo, fissato nel limite della tariffa di ultima categoria. Tale limite è stato rispettato, dal momento che, in caso di tariffa unica, questa costituisce anche tariffa di ultima categoria.
Pertanto, anche a voler condividere l’assunto di parte ricorrente – secondo cui il servizio di trasporti funebri non rientra fra quelli sottoposti al diritto di privativa comunale, ciò non impedisce di ritenere legittimo il comportamento comunale che ha determinato il corrispettivo dovuto dai privati per lo svolgimento di un servizio pubblico locale nella misura stabilita dal Regolamento di Polizia Mortuaria, che, in parte qua, deve ritenersi tuttora in vigore.
In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso emarginato.
Condanna parte ricorrente a rimborsare le spese del giudizio sostenute dall’amministrazione comunale resistente, nella somma complessiva di € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 03.05.06
Fabio Donadono, Presidente
Michele Buonauro, Estensore