TAR Calabria, Sez. I, 4 maggio 2006, n. 470

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Massima

Testo

Norme correlate:
Art 25 Decreto Legislativo n. 157/1995

Riferimenti: ex multis CdS VI, 400/2000; 2908/2000; 4676/2001; Sez. V 2208/2002

Testo completo:
TAR Calabria, Sez. I, 4 maggio 2006, n. 470
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la Calabria
Catanzaro, I^ Sezione
Composto dai Signori:
Dott Cesare Mastrocola, Presidente
Dott.ssa Anna Maria Verlengia, Estensore
Dott. Marco Morgantini, Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso R.G. n. 452/2001 proposto da:
ASTRO SYSTEM Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio D’Angelo, con domicilio eletto in Catanzaro, Via A. Turco n. 71, presso lo studio dell’Avv. Maria Sottile;
Contro
Comune di Rossano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosito Artabano, domiciliato d’ufficio, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Catanzaro, presso la Segreteria di questo Tribunale;
e nei confronti
di Impresa Corallino Rossella, in persona della titolare, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Candiano, con domicilio eletto in Catanzaro, Via Jannoni n. 43, presso lo studio dell’Avv. Francesco Sacchi;
per l’annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale prot. n. 74 dell’8/2/2001 recante l’esclusione – ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legislativo 157/95 – dell’offerta presentata dalla ricorrente in relazione alla gara per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva del locale cimitero nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi compresi tutti gli atti di gara nonché delle precedenti determinazioni dirigenziali prot. n. 1521 del 23 gennaio 2001 e prot. 6 del 2 gennaio 2001 e della determina n. 240/01 di aggiudicazione della gara in favore della ditta Corallino Rossella;
Visti gli atti e documenti presentati col ricorso;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Rossano e della controinteressata Impresa di Corallino Rossella;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per l’udienza pubblica del 24 marzo 2006, la dott.ssa Anna Maria Verlengia;
Sentiti gli Avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame la Società Astro System S.r.l. impugna l’esclusione della propria offerta dalla gara indicata in epigrafe, nonché gli atti della procedura e l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa controinteressata, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 240/01 del 6 febbraio 2002.
Espone la ricorrente di aver partecipato, insieme alla controinteressata, e ad altre ditte, alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale da espletarsi, in base al bando di gara contenuto nella determinazione del 26/10/2000, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/95 e con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 75 del RD 827/1924.
In sede di verifica, l’offerta della ricorrente, così come quella di un’altra ditta, risultava anormalmente bassa, presentando la stessa un ribasso del 69% su di un prezzo a base d’asta di 160 milioni di lire. Da qui l’invito della committente a fornire “le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, giusto quanto sancito dall’art. 25 del citato decreto legislativo (n.157/1995)”.
La ricorrente forniva le proprie giustificazioni con lettera del 15 gennaio 2001.
Tuttavia, l’Amministrazione riteneva ugualmente non congrua l’offerta, evidenziando l’omessa indicazione delle condizioni previste dal richiamato art. 25 dlgs 157/95 ed, in particolare, avendo constatato che non era stato dichiarato, in sede di chiarimenti, né il costo per l’ampliamento e il potenziamento degli impianti, né quello per la sicurezza; rilevando, altresì che, per quanto concerne il costo del personale, era stato indicato un solo intervento settimanale, mentre il capitolato speciale prevedeva la presenza giornaliera di almeno due unità (un tecnico e un impiegato amministrativo) per tenere aperto l’ufficio almeno 5 giorni la settimana, come previsto dall’art. 10 del suddetto CSA. Con l’odierno gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità della propria esclusione, nonché l’aggiudicazione definitiva alla ditta risultata aggiudicatrice, articolando le seguenti censure:
– violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando e del capitolato speciale d’appalto;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 25 dlgs 157/1995 e dell’art. 1, comma 3° della legge 327/2000 ed eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, la ricorrente sostiene non essere applicabile alle concessioni per affidamento di servizi pubblici la disposizione di cui all’art. 25 dlgs 157/95 sulle offerte anomale, così come, ratione temporis, la norma di cui alla legge 327/2000, in quanto sopravvenuta e non vigente alla data del bando.
Ritiene, altresì, di aver dato ampiamente conto della non incongruità e anomalia della propria offerta, in considerazione delle previste quote di contributo a carico degli utenti del servizio e del canone annuo, che verrebbero a coprire i costi che l’impresa dovrà sopportare per l’allacciamento di nuove utenze.
Contesta, poi, la previsione contenuta nell’art. 10 del Capitolato Speciale dalla quale non si evincerebbe, a suo dire, la necessità di due unità di personale, di cui almeno una presente 5 giorni su sette.
Si è costituito il Comune che resiste nel merito e chiede il rigetto del ricorso, ove non ritenuto inammissibile.
Si è costituita anche la controinteressata che controdeduce nel merito e chiede il rigetto del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 19 aprile 1999 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, ritenendo le dedotte censure, prima facie, infondate, avuto particolare riguardo alla carenza della offerta della ricorrente nella indicazione del costo del personale da destinare al servizio di cui alla concessione in oggetto.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 24 marzo 2006.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato. La ricorrente contesta l’applicabilità, relativamente ad un affidamento in concessione di un servizio pubblico, nella fattispecie il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, dell’art. 25 del decreto legislativo 157/95, ove prevede la verifica delle offerte anomale.
La censura è infondata.
Premesso che l’osservanza di tale procedura è stata debitamente prevista nel bando, non vi ragione per cui, avendo adottato quale criterio di aggiudicazione quello del maggior ribasso, il Comune non potesse stabilire di escludere le offerte anomale, previa verifica in contraddittorio con la ditta interessata (Cfr. Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 316/2000) La giurisprudenza citata da parte ricorrente riguarda ipotesi, diverse da quella sub judice, nelle quali il bando di gara non prevedeva tale strumento di valutazione delle offerte, quando, di contro, va anche considerato che la regola della esclusione delle offerte anomale nelle procedure per l’aggiudicazione di un appalto di servizi riveste valore generale, espressione del principio di lealtà e buona fede, implicante l’obiettiva affidabilità delle proposte contrattuali che dà facoltà all’Amministrazione di escludere l’offerta obiettivamente contrastante con quei canoni di mercato il cui rispetto è garanzia di corretta esecuzione del contratto (v. Tar Emilia Romagna n. 169/03).
In sede di verifica dell’anomalia è poi emersa la incongrua determinazione del costo del personale, avendo la ditta ricorrente inteso fornire, diversamente da quanto può evincersi dal Capitolato, una sola unità di personale presente solo un giorno a settimana e non 5 giorni su sette. Sostiene la ricorrente che tale richiesta da parte del Comune non vi sarebbe mai stata, limitandosi l’art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto a richiedere “locali accessibili al personale comunale incaricato della vigilanza sul servizio in concessione in ogni momento, ed a disposizione dell’utenza nell’orario d’ufficio almeno 5 giorni alla settimana.”
Orbene, un locale a disposizione dell’utenza, aperto 5 giorni su sette, non si giustifica con la sola installazione di una segreteria telefonica, che dovrà pur essere scaricata e i cui messaggi costituiscono altrettante richieste di interventi da programmare o altre forme di assistenza alla clientela.
Sembra evidente che la presenza in tali locali di una unità, nell’orario d’ufficio, per cinque giorni la settimana, costituisca parte integrante del servizio richiesto al concessionario anche alla luce degli obblighi di cui al punto 6) dell’art. 9 ove si legge che:
La ditta concessionaria è tenuta a “curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte”.
Ugualmente non condivisibili sono le altre censure inerenti al costo per la sicurezza dei cantieri e a quello per l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto.
A tale riguardo va premesso che, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 157/95, è onere dell’impresa fornire i dati giustificativi inerenti alle condizioni che hanno determinato la formazione dell’offerta che, in base a tale norma, l’amministrazione può prendere in considerazione, al fine di poter valutare affidabile l’offerta stessa, e tali dati sono quelli elencati nel secondo comma dell’art. 25: economia del metodo di prestazione del servizio o delle soluzioni tecniche adottate, condizioni eccezionalmente favorevoli, originalità del servizio (Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1704/2003).
Nel caso di specie emerge chiaramente che l’anomalia del ribasso offerto dipende dalla mancata determinazione di costi, sia per il personale sia per il potenziamento e l’ampliamento degli impianti e la sicurezza dei cantieri, costi, questi ultimi, che il concessionario conta di recuperare sul contributo dovuto dall’utente.
Tale contributo, se può essere proporzionato all’ampliamento degli impianti, non è in relazione alcuna con il loro potenziamento, né appare illogico pretendere che il concessionario giustifichi un ribasso del 69% della propria offerta dando conto dei costi di tutti gli interventi che è obbligato a porre in essere per eseguire il servizio in conformità al Capitolato Speciale d’Appalto.
In conformità ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. ex multis CdS VI, 400/2000; 2908/2000; 4676/2001; Sez. V 2208/2002) la verifica in ordine all’anomalia dell’offerta in una gara d’appalto costituisce valutazione ampiamente discrezionale, non censurabile in sede di legittimità se non per manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti.
Tali vizi non si riscontrano laddove l’amministrazione ha escluso l’offerta anormalmente bassa (69% di ribasso) per avere la ditta omesso nell’offerta, e quindi nelle proprie giustificazioni, l’indicazione dei costi relativi al personale necessario per lo svolgimento del servizio, per l’ampliamento e il potenziamento degli impianti e la sicurezza dei cantieri.
In definitiva, nel caso di specie, la verifica dell’anomalia ha evidenziato, in relazione al costo del personale, laddove l’offerta prevedeva una sola unità per otto ore la settimana, anziché almeno una unità cinque giorni su sette, anche la non conformità dell’offerta rispetto alle richieste del Comune specificate nel Capitolato Speciale. Alla luce di quanto sopra osservato appare legittima l’esclusione della società ricorrente, con conseguente reiezione del ricorso perché infondato.
Si ravvisano, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione I^, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, il 24 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
Depositata in Segreteria il 4 maggio 2006