TAR Puglia, Sez. I, Bari, 1° giugno 1994, n. 989 [1]

Norme correlate:
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Foro amm. 1994; 2536

Massima:
TAR Puglia, Sez. I, Bari, 1° giugno 1994, n. 989
La rinuncia alla concessione dell’area cimiteriale determina, di regola, la retrocessione al comune (concedente) che, previo eventuale rimborso del corrispettivo al rinunciante, può, con nuova deliberazione, assegnarla ad altro richiedente; pertanto, l’eventuale condizione apposta alla rinuncia, da parte del privato, non obbliga l’amministrazione a “volturare” la concessione in modo automatico (incamerando il canone pagato dal rinunciante) né può avere alcun effetto sulla titolarità e/o sull’esercizio, da parte della stessa, del potere di attribuire la concessione a terzi in quanto i poteri amministrativi rimangono insensibili ai rapporti privatistici sottostanti.

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