TAR Puglia, Sez. I, Bari, 1° giugno 1994, n. 989 [2]

Norme correlate:
Art 824 Regio Decreto n. 262/1942
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Foro amm. 1994; 2536

Massima:
TAR Puglia, Sez. I, Bari, 1° giugno 1994, n. 989
La posizione di concessionario di un bene pubblico (nella specie, suolo cimiteriale) non può essere trasferita per atto “inter vivos”, salvo specifiche disposizioni di legge, se non previa autorizzazione della p.a. concretantesi in un nuovo esercizio del potere discrezionale, dell’ente concedente, di attribuire la concessione a terzi; è da escludersi, dunque, un “mercato delle concessioni” ossia la facoltà di trasferire ad altri la propria posizione di concessionario.

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