Corte di Cassazione, Sez. III pen., 12 febbraio 2020, n. 5507

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MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. III pen., 12 febbraio 2020, n. 5507
Un’interpretazione secondo cui la fascia di rispetto vada calcolata dal centro del cimitero, anziché dal bordo dello stesso, è smentita dalla logica ancor prima che dal dato normativo, perché esistono cimiteri che hanno dimensioni tali che la distanza limite fissata dall’art. 338 T.U.LL.SS. ricadrebbe all’interno dei cimiteri stessi. L’opposta interpretazione si attaglia sia all’attuale formulazione della disposizione sia a quella precedente alla modifica successivamente introdotta dall’art. 28, comma 1, L.  1° agosto 2002, n. 166. Secondo il testo vigente, <<i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge>>. Si tratta, evidentemente, di una semplice precisazione normativa di un criterio già desumibile dalla formulazione precedente, la quale non poteva che essere interpretata come riferita al bordo del cimitero, pena la sostanziale vanificazione dell’operatività del vincolo per il caso di cimiteri dì maggiori dimensioni: ne consegue che non si pone alcun problema di retroattività dell’attuale disciplina rispetto alla precedente, non essendovi stata, sul punto, alcuna sostanziale innovazione.
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Sereno Scolaro

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