Corte costituzionale, 22 aprile 1991, n. 174

Norme correlate:
Capo 05 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 06 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 09 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 17 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti: Cons. Stato 1991; II; 733, Giur. cost. 1991; 1442

Massima:
Corte costituzionale, 22 aprile 1991, n. 174
Lo Stato può stabilire nel regolamento di polizia mortuaria le autorità competenti ai riscontri diagnostici ed alle altre incombenze attinenti alla polizia mortuaria ma non può incidere sulle norme già emanate dalle regioni in materia; pertanto, sono illegittimi gli art. 37 comma 2, 39 comma 1, 43 comma 1, 45 comma 2 e 3, 46 comma 1, 48, 51 comma 2, 83 comma 3, 86 comma 4, 88, 94 comma 1 e 96 comma 2 D.P.R. 19 settembre 1990 n. 285, nella parte in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle USL e al direttore sanitario degli ospedali della regione Lombardia specifiche competenze in materia, in contrasto con la normativa già emanata dalla regione con regolamento 14 agosto 1981 n. 2.

Testo completo:
Corte costituzionale, 22 aprile 1991, n. 174
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Ettore GALLO,
Giudici
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 7 dicembre 1990, depositato in cancelleria l’11 dicembre successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante .
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l’avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e
l’Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
FATTO
1.- Con ricorso 7 dicembre 1990 la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deducendo che gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, SI, 83, 86, 88, 94 e 96 di tale regolamento esorbitano dalla sfera delle competenze statali e invadono la sfera delle competenze regionali, violando gli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché gli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Nel ricorso si deduce che, in base al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla I. n. 833 dei 1978, é devoluta alla competenza legislativa regionale e non a quella regolamentare statale – la disciplina dei criteri di organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi. In particolare, compete alla regione (fatte salve le disposizioni di principio relative all’organizzazione del governo delle unità sanitarie locali contenute nell’art. 15 della I. n. 833 del 1978), individuare gli organi e gli uffici delle UU.SS.LL. ai quali assegnare le singole competenze: materia, questa, per la quale la Regione Lombardia ha provveduto con legge reg, 11 aprile 1980, n. 39.
In contrasto con tali principi, le norme del regolamento statale impugnato individuano il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. quale titolare di attribuzioni di diversa natura riconducibili a vario titolo ad incombenze di polizia mortuaria. Precisamente: a) l’art. 37, secondo comma,, assegna al coordinatore sanitario la competenza al “riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta dì esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista H dubbio in caso di morte”; b) l’art. 39, primo comma, demanda al direttore sanitario dell’Ospedale la comunicazione al sindaco dei risultati dei riscontri diagnostico per l’eventuale rettifica della scheda di morte; c) l’art. 43 assegna al coordinatore sanitario la competenza ad autorizzare la consegna agli Istituti universitari di ossa deposte nell’ossario comune; d) l’art. 45 prevede la comunicazione al coordinatore sanitario dei risultati delle autopsie e delle cause di morte di tipo infettivo-diffusivo; e) l’art. 46 affida al coordinatore sanitario il controllo degli interventi di imbalsamazione; 1) l’art. 48 demanda al coordinatore sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato il trattamento antiputrefattivo; g) l’art. 51 prepone il coordinatore sanitario al controllo del funzionamento dei cimiteri e gli assegna competenze propositive nei confronti del sindaco riguardo ai “provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio”; h) l’art. 83, terzo comma, richiede la presenza del coordinatore sanitario per l’esumazione; i) l’art. 86, quarto comma richiede il parere del coordinatore sanitario per la “raccolta dei resti mortali in cassette ossario” in caso di estumulazione; 4 l’art. 88 assegna al coordinatore sanitario la constatazione della tenuta del feretro in casi di estumulazione per il trasporto; m) l’art. 94 prevede il parere del coordinatore sanitario per l’approvazione da parte del sindaco dei progetti di costruzione di sepolture private; n) l’art. 96, secondo comma, richiede il parere del coordinatore sanitario per la soppressione dei cimiteri.
Secondo la regione tali disposizioni non solo esorbitano dalla potestà normativa statale – interferendo illegittimamente con le proprie competenze – ma violano anche gli arti. 3 e 97 Cost., gravando irrazionalmente il coordinatore sanitario di un numero eccessivo d’incombenze, estremamente onerose per quantità e per la specificità delle competenze tecniche richieste. Incombenze che l’art. 5 del regolamento della Regione Lombardia 14 agosto 1981, n. 2 assegna al Servizio 1 dell’unità sanitaria locale, che ha competenza in materia di “igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro”.
2.- Si é costituito dinanzi’ a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo che, dovendosi provvedere per l’intero territorio nazionale, “le disposizioni regolamentari impugnate, hanno indicato nel coordinatore sanitario il soggetto professionalmente qualificato per i compiti di che trattasi. Peraltro, non pare debba necessariamente escludersi che possa aversi anche spazio per autonome soluzioni organizzativi, purché idonee ad assicurare un pari livello di professionalità.
DIRITTO
1. – La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione impugnando dinanzi a questa Corte gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) in quanto attribuiscono al coordinatore sanitario e al direttore sanitario degli ospedali compiti in materia di polizia mortuaria.
Sarebbero, così, violati: a) gli artt. 117 e 118 Cost. -in relazione agli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della 1. 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616- sotto il profilo della appartenenza alla competenza regionale, e non a quella regolamentare statale, della disciplina dei criteri di organizzazione delle UU.SS.LL. e, specificamente, delle competenze dei singoli organi ed uffici; b) gli artt. 3 e 97 Cost., essendosi gravato irrazionalmente il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. di attribuzioni eccessivamente onerose per la loro quantità e per la specificità delle competenze tecniche richieste.
2.-Va premesso che il regolamento di polizia mortuaria, approvato con il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e stato emanato ai sensi dell’art. 358 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); questa norma ha demandato a regolamenti speciali la disciplina applicativa delle specifiche materie, cui essa si riferisce (compresa la ).
La Regione Lombardia non ha contestato la potestà dello Stato di emanare il regolamento impugnato, ma ha limitato la materia del conflitto alla rivendicazione della propria esclusiva competenza-lamentandone la lesione-di disciplinare l’organizzazione delle UU.SS.LL. e le attribuzioni dei singoli servizi.
Invero, la 1. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal servizio sanitario nazionale, all’art. 15, ha statuito che .
Tale potestà normativa e stata esercitata dalla Regione Lombardia con la legge 11 aprile 1980, n. 39, che nel primo comma dell’art. 3 ha previsto una dettagliata articolazione dei servizi delle unita sanitarie locali. Col secondo comma dello stesso articolo viene stabilito che .
In applicazione di questa disposizione, la Regione Lombardia ha emanato il regolamento 14 agosto 1981, n. 2, il quale all’art. 5, ha disciplinato dettagliatamente le funzioni del servizio , comprendendo in esse gli .
Il regolamento statale impugnato, attribuendo in via diretta al coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. (artt. 37, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96), e al direttore sanitario degli ospedali (art. 39) taluni specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria, incide sulla stessa materia disciplinata dal regolamento regionale anzidetto, modificando i criteri organizzativi ivi stabiliti.
3. -L’art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di .
In tale competenza si colloca la potestà di emanare le norme per <l’organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle unita sanitarie locali e dei loro servizi> (art. 15 1. n. 833 del 1978 cit.); ne consegue che la struttura organizzativa delle UU.SS.LL., intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta alla competenza normativa regionale.
Inerisce a tale competenza la determinazione ad opera del regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli servizi delle UU.SS.LL., previsti dalla legge regionale della Lombardia 11 aprile 1980, n. 39, s che, avvenuta tale determinazione in base all’esercizio di una competenza attribuita per legge alla regione, era precluso al regolamento governativo incidere su tale normativa, identificando nel coordinatore sanitario e nel direttore degli ospedali della Regione Lombardia i titolari di specifiche incombenze in materia di polizia mortuaria.
Veniva infatti, cosi, ad essere alterato il modello di assetto funzionale devoluto alla normativa regionale, invadendone le attribuzioni.
Ne risulta la fondatezza del ricorso. In accoglimento del quale va dichiarato che non spetta allo Stato il potere di identificare, nell’ambito delle unita sanitarie locali della Regione Lombardia, gli uffici preposti a specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria.
P.Q.M
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l’esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l’adempimento previsto dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/04/91.
Ettore GALLO, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/04/1991.

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