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Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2754
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4240 del 2010, proposto dalla s.r.l. COLLI DI ANGUILLARA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentino Capece Minutolo, Mario Sanino e Marco Giuliani, con domicilio eletto presso l’avvocato Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici, n. 3;
contro
Il COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Ettore Verino, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 13;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, n. 4111 del 19 giugno 2009, resa tra le parti, concernente la revoca di una concessione per servizi tecnico progettuali e la costruzione di un cimitero – risarcimento danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Anguillara Sabazia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti l’avvocato Panio, per delega degli avvocati Capece Minutolo e Giuliani, e l’avvocato Verino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la decisione n. 4111 del 19 giugno 2009, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato -definitivamente pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti dal Comune di Anguillara Sabazia avverso la sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II bis, n. 3222 del 13 aprile 2007 (NRG. 7823/2007) e dalla società Colli di Anguillara s.r.l. avverso la sentenza definitiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II bis, n. 1561 del 20 febbraio 2008 (NRG. 5061/2008) – dopo averli riuniti, li ha accolti in parte e, per l’effetto, in parziale riforma delle sentenza impugnate, ha condannato il Comune di Anguillara Sabazia a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società Colli di Anguillara s.r.l. la complessiva somma di €. 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria sulla sorte capitale a decorrere dall’8 luglio 1993 e fino all’effettivo soddisfo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e ponendo a carico delle stesse, nella misura della metà, il compenso liquidato dalla sentenza n. 1561 del 20 febbraio 2008 in favore del consulente tecnico d’ufficio.
In particolare, questa Sezione ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’appello del Comune e quella di difetto di giurisdizione (in favore del G.O.) sollevata dal Comune, ha accolto l’appello dell’ente locale, nella considerazione che la delibera consiliare n. 33 del 1993 non costituisse una revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, bensì una revoca per responsabilità della concessionaria, ed ha respinto pertanto la domanda di indennizzo ex art. 24.
La sentenza di secondo grado ha poi dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale formulata dalla società Colli di Anguillara s.r.l. con l’appello incidentale, sul rilievo che essa presupponeva il pregiudiziale annullamento della predetta delibera n. 33 del 1993, cui ostava il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 1573 del 1995 (recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso per rinuncia agli atti del giudizio).
La Quinta Sezione ha infine accolta la domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, liquidato equitativamente in €. 100.000,00.
2. La società Colli di Anguillara s.r.l. ha chiesto la revocazione di tale sentenza nella parte in cui è stata dichiarata inammissibile la sua domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale (con una statuizione che ha attribuito rilievo alla declaratoria di improcedibilità per rinuncia agli atti del giudizio di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 1573 del 1995), deducendo l’esistenza al riguardo di un errore di fatto derivante dalla circostanza che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della circostanza che alla data di rinuncia agli atti del giudizio amministrativo era pendente tra le parti il giudizio arbitrale, con la conseguenza che non poteva ritenersi che la rinuncia al ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale implicasse anche la rinuncia all’azione.
La ricorrente in questa sede ha dedotto che quella rinuncia sarebbe stata formulata al solo fine di evitare la sospensione del giudizio innanzi al Collegio Arbitrale ex art. 295 C.P.C.
In via rescissoria, essa ha poi riproposto la domanda risarcitoria, fondata sulla qualificazione della delibera n. 33 del 1993 come atto di risoluzione del contratto e sulla esclusiva addebitabilità della responsabilità al Comune.
Ha resistito al gravame il Comune di Anguillara Sabazia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone pertanto il rigetto.
3. Con atto in data 30 gennaio 2014, ritualmente notificato alla parte intimata a mezzo del servizio postale il 3 febbraio 2014, la società Colli di Anguillara s.r.l. ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso per revocazione in questione e vi ha espressamente rinunciato, in conseguenza del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, a sezione unite, n. 17662 del 2013.
Il Comune di Anguillara Sabazia con memoria del 7 aprile 2014, depositata il successivo 8 aprile 2014, pur dichiarando di accettare la rinuncia al giudizio, ha chiesto tuttavia la condanna del rinunciante al pagamento delle spese di giudizio.
4. All’udienza pubblica del 29 aprile 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Come emerge dall’esposizione in fatto, con atto in data 30 gennaio 2014, ritualmente notificato alla parte intimata a mezzo del servizio postale il 3 febbraio 2014, la società Colli di Anguillara s.r.l. ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso per revocazione in questione e vi ha espressamente rinunciato, in conseguenza del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, a sezione unite, n. 17662 del 2013.
Avendo il Comune di Anguillara Sabazia con memoria del 7 aprile 2014, depositata il successivo 8 aprile 2014, dichiarato di accettare la rinuncia al giudizio, ed in virtù del principio dispositivo del giudizio, cui è informato anche il processo amministrativo, la Sezione deve dichiarare estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., essendosi perfezionata la relativa fattispecie ex art. 84 c.p.a.
6. All’estinzione del giudizio segue la condanna del rinunciate alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., spese che si liquidano come in dispositivo, non essendosi formato al riguardo tra le parte un accordo per la loro compensazione e difettando motivi che ne giustifichino altrimenti la compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 4240 del 2010, proposto dalla società Colli di Anguillara s.r.l. avverso la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 4111 del 19 giugno 2009, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Condanna la società rinunciante al pagamento in favore del Comune di Anguillara Sabazia delle spese del presente giudizio che, in ragione dell’attività defensionale svolta prima della proposizione della rinuncia, liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)