Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 863

Massima

Testo

Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 863
La controversia avente ad oggetto la deliberazione con la quale il Comune stabilisce di revocare la precedente deliberazione di concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale e di attribuire al Sindaco l’incarico di predisporre tutti gli atti necessari per consentire l’affidamento del servizio in questione ad una società mista, al cui capitale il Comune stesso partecipa nell’ambito della quota pubblica di maggioranza, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto verte sulla legittimità dell’esercizio da parte del Comune di poteri pubblicistici a mezzo di un atto di natura provvedimentale, a fronte del quale non è dato rinvenire, in capo alla società concessionaria del servizio revocato, se non una posizione di interesse legittimo, da tutelare in sede di giurisdizione amministrativa.

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 863
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1853 del 2005 proposto dalla Saie s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Mascherino n. 72,
contro
il Comune di Vittorito, non costituito in giudizio,
e nei confronti
della Consorzio Gestione Risorse della Valle Peligna – CO.GE.R.Va.P. s.r.l. , non costituita in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza n. 1175 in data 3 novembre 2004 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Udito alla pubblica udienza del 21 giugno 2005 l’avv. Zoppolato;
Visto il dispositivo di sentenza n. 452 pubblicato in data 7 luglio 2005;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per Abruzzo, L’Aquila, la SAIE s.r.l. impugnò la deliberazione 27 giugno 2003 n. 19 del Consiglio Comunale di Vittorito che aveva disposto la revoca della precedente C.C. n. 26 del 29 maggio 1993, recante l’affidamento in concessione ad essa ricorrente del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, ed aveva demandato al Sindaco di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per consentire l’affidamento alla CO.GE.R.Va.P. s.r.l. dello stesso servizio.
L’appello in esame è diretto contro la sentenza n. 1175 in data 3 novembre 2004, con cui il T.A.R. ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso, ritenendo che, trattandosi di valutare se nel caso di specie l’inadempimento addebitato alla ricorrente possa aver dato origine ad una risoluzione contrattuale, la controversia sia da qualificarsi come appartenente alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Secondo la società appellante, invece, la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Di qui la domanda di annullamento della sentenza appellata, con rinvio della causa al giudice di primo grado.
Nessuna delle parti appellate si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 21 giugno 2005, nella quale, sentito i difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
La società appellante gestiva, giusta concessione comunale conferitale con deliberazione consiliare n. 26 del 29 maggio 1993, il servizio di illuminazione votiva cimiteriale.
Con il provvedimento impugnato in primo grado (delib. C.C. n. 19 in data 27 giugno 2003), il Comune ha stabilito di revocare la precedente deliberazione di concessione e di attribuire al Sindaco l’incarico di predisporre tutti gli atti necessari per consentire l’affidamento del servizio in questione alla controinteressata società mista, al cui capitale il Comune stesso partecipa nell’ambito della quota pubblica di maggioranza.
Investito dell’impugnazione di tale provvedimento, il T.A.R. ha rinvenuto le ragioni della revoca nella mancata corresponsione al Comune di alcune quote del corrispettivo di concessione previsto dalla relativa convenzione ed ha ritenuto di declinare la propria giurisdizione, sul presupposto che nel caso di specie si controverta di risoluzione del rapporto per inadempienza contrattuale e che, pertanto, la causa rientri nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che il giudice di primo grado abbia trascurato del tutto quella parte, pur evidente, del contenuto dell’atto che ne rivela la sua preordinazione al passaggio ad una forma di gestione del servizio ritenuta più rispondente al pubblico interesse, in quanto destinata ad essere esercitata da una società partecipata e, per giunta, già attributaria di altri servizi cimiteriali per conto dello stesso Comune.
Per altro, ove si consideri che, essendo le inadempienze dell’attuale gestore ben note da tempo, l’Amministrazione avrebbe potuto far ricorso agli ordinari strumenti privatistici di risoluzione del rapporto, deve convenirsi che il provvedimento con cui l’Ente si determina a revocare l’originario atto di concessione, perché lo ritiene non più rispondente agli interessi pubblici curati, si configura piuttosto come espressione del potere di autotutela in presenza di sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Cosicché nell’ambito di esso il richiamo all’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della concessionaria integra, per un verso, un elemento della doverosa ponderazione degli interessi contrapposti, assumendo però, sotto il prevalente profilo motivazionale, la funzione di ulteriore giustificazione rafforzativa della scelta.
La presente controversia, quindi, verte sulla legittimità dell’esercizio da parte del Comune di poteri pubblicistici a mezzo di un atto di natura provvedimentale, a fronte del quale non è dato rinvenire, in capo all’appellante, se non una posizione di interesse legittimo, da tutelare in sede di giurisdizione amministrativa.
Per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza appellata va annullata, con rinvio al giudice di prima istanza.
Ogni decisione in ordine a spese e competenze di giudizio sono rinviate alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo; per l’effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio della causa al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila.
Spese e competenze di giudizio al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 21 giugno 2005 con l’intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere rel. est.
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L’ESTENSORE f.to Corrado Allegretta
IL PRESIDENTE f.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 28 febbraio 2006 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE F.to Livia Patroni Griffi