Massima
Testo
Norme correlate:
Art 21 Legge n. 1034/1971
Testo completo:
TAR Lombardia, Sez. II, 15 dicembre 2005, n. 3107
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II
nelle persone dei Signori:
ANGELA RADESI Presidente
CARMINE SPADAVECCHIA Cons.
PIETRO DE BERARDINIS Ref., relatore
ha pronunciato la seguente<
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Dicembre 2005
Visto il ricorso n. 3123/2005 proposto da:
SIEMENS S.p.A.
in persona dei suoi procuratori speciali, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Borghi e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di porta Vittoria 16
contro
COMUNE DI VARANO BORGHI
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Carignola e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, via del Conservatorio 13
nonché contro
SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI VARANO BORGHI
e nei confronti di
REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
a) della nota prot. n. 5249 del 23 agosto 2005, con cui il Responsabile dello Sportello Unico del Comune di Varano Borghi ha negato il rilascio dell’autorizzazione chiesta per la realizzazione di stazione radio base sul mappale n. 820;
b) della nota prot. n. 5052 del 10 agosto 2005, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990;
c) dell’art. 220, comma 2, delle N.T.A. e dell’art. 8, comma 3 del Regolamento Reg. Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, se, e nella parte in cui, precludano l’installazione di stazioni radio base all’interno della fascia di rispetto cimiteriale di 50 mt;
d) di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Varano Borghi;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive tesi;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale, ed udito altresì il relatore Ref. Pietro De Berardinis;
Considerato che, pur non essendosi formato nessun silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione per cui è causa (essendo stato il relativo diniego tempestivamente comunicato a mezzo fax al numero fornito dalla stessa richiedente), cionondimeno il ricorso si appalesa, ad un sommario esame degli atti, provvisto di fumus boni juris, in quanto il vincolo di inedificabilità assoluta invocato dal Comune resistente deve ritenersi non riguardante l’impianto in discorso. Ed infatti le finalità della fascia di rispetto cimiteriale, per affermazione del medesimo diniego impugnato, sono quelle della tutela dell’interesse pubblico sotto i profili sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, ovverossia profili rispetto ai quali in nessun modo la realizzazione dell’opera per cui è causa si appalesa lesiva;
Considerato, inoltre, che l’impianto di cui si discute è assimilato ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 286 del d.lgs. n. 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria ed in quanto tale è compatibile con qualsiasi destinazione (T.A.R. Lombardia, Milano, ord. n. 510/2005 del 24 febbraio 2005);
Ritenuto che conseguentemente sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.