Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1948, n. 502

Norme correlate:
Art 340 Regio Decreto n. 1265/1934

Massima:
Consiglio di Stato, Sez. I, 24 maggio 1948, n. 502
La regola stabilita dall’art. 340 della legge sanitaria, sulla obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e ad essa non può derogarsi se non per esplicita disposizione di legge. È quindi da ripudiarsi il principio già accolto dal Consiglio di Stato nel parere 1772 del 23 settembre 1896 secondo il quale i resti mortali dei deceduti da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione. Tale assimilazione incontrerebbe ostacolo anche nel disposto del comma secondo dell’articolo 343 della citata legge sanitaria, il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove che nei cimiteri. Se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane, dopo dieci o più anni dal seppellimento, possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere. Il numero di ultime dimore dei morti diverrebbe illimitato e l’art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo: il che è escluso dalla lettera della legge.

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