Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2000 n. 4574 [3]

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art 33 Legge n. 47/1985

Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2000, n. 4574
Nel disporre per ragioni igienico sanitarie il limite di 200 m. dai centri abitati e il vincolo dell’inedificabilità assoluta nei riguardi dei cimiteri, l’art. 338 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ha inteso riferirsi al perimetro esterno di questi ultimi, senz’ulteriore criterio di misurazione, per cui, in base all’inequivoco disposto dell’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non è possibile la sanatoria di un manufatto edilizio abusivamente costruito all’interno di tale fascia di rispetto, se il vincolo “de quo” è preesistente.

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