Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2007, n. 1220

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2007, n. 1220
Il Consiglio di Stato composto dai Signori:
Pres. Raffaele Iannotta, Cons. Raffaele Carboni Est., Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani, Cons. Marco Lipari, Cons. Caro Lucrezio Monticelli
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 06 Marzo 2007.
Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto dai sigg.ri:
Avanzi Demi e Vignon Lola
rappresentati e difesi da:
l’ Avv. Luigi Manzi e dall’ Avv.ssa Maria Luisa Tezza con domicilio eletto in Roma Via F. Confalonieri,5 presso l’avv. Luigi Manzi
CONTRO
l’AGEC-AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI IN PERS. DEL PRES. PT non costituitasi;
l’AGEC-AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI IN PERS. DEL DIRIG.PT rappresentata e difesa da:
l’Avv.ssa Federica Battesini, l’Avv.ssa Francesca Tagliaferri, l’Avv. Marcello Clarich, e l’Avv. Massimiliano Brugnoli, con domicilio eletto in Roma Piazza di Montecitorio N.115 presso l’avv. Marcello Clarich
il COMUNE DI VERONA non costituitosi;
per la riforma dell’ordinanza del TAR VENETO – VENEZIA :SEZIONE III n. 910/2006 , resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONI PERPETUE CON ESTUMULAZIONE SALME TUMULATE DA OLTRE 50ANNI;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
AGEC-AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI IN PERS. DEL DIRIG.PT
Udito il relatore Cons. Raffaele Carboni e uditi , altresì, per le parti l’avv. S.Di Mattia, per delega dell’avv. L.Manzi, e l’avv.to M.Clarich;
Considerato che il danno paventato dalle appellanti è irreparabile, e che i provvedimenti impugnati appaiono carenti di motivazione in ordine al terzo dei requisiti previsti dall’art. 92 del decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990 n. 285 (impossibilità di procedere ad ampliamenti degli spazi di sepoltura del Comune);
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 662/2007 ) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ACCOGLIE l’istanza cautelare in primo grado e sospende l’esecutività del provvedimento con esso impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 06 Marzo 2007

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :