TAR Puglia, Bari, Sez. I, 6 marzo 2007, n. 790

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Massima

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Norme correlate:
Art 33 Decreto Legislativo n. 80/1998

Testo completo:
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 6 marzo 2007, n. 790
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
Sede di Bari, Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1499 del 2002, proposto dalla società Impiantistica Lamedica s.r.l. corrente in Torremaggiore (FG) in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Chirivì e domicilio eletto in Bari alla P.zza Garibaldi n. 23 presso lo studio dell’avv. Luigi D’Ambrosio;
CONTRO
Il Comune di Castelluccio Valmaggiore, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della delibera di G.M. n. 37 del 17.4.2002 successivamente conosciuta, con cui la Giunta Comunale di Castelluccio Valmaggiore (FG) deliberava di autoannullare la procedura di gara relativa all’affidamento in concessione del servizio lampade votive del cimitero comunale, di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 31.3.2001 ed alla determina dell’Ufficio Tecnico n. 82 dell’11.10.2001, già aggiudicata in via provvisoria alla ricorrente;
nonchè per la condanna
del Comune di Castelluccio Valmaggiore al risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 33 e 35 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e degli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie della parte a sostegno delle sue difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 il consigliere Vito Mangialardi, udito per la parte ricorrente il difensore presente come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto (n. 1499/02) notificato e depositato rispettivamente il 2 ottobre ed il l0 ottobre 2002, la società ricorrente – contestualmente svolgendo azione risarcitoria – ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con nota del 7 febbraio 2007 la difesa della ricorrente ha chiesto una declaratoria di sopravvenuto difetto d’interesse con compensazione di spese di giudizio, come da intervenuto accordo stragiudiziale. Ad essa nota è stato allegato l’atto di transazione intervenuto tra le parti in ordine alla controversia che ne occupa.
Alla pubblica udienza, il difensore della ricorrente ha ribadito la richiesta di declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse.
Ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio, stante l’accordo tra le parti, possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I^, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta – Presidente
Vito Mangialardi – Componente, Est.
Raffaele Greco – Componente