Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Art 26 Legge n. 1034/1971
Art 21 Legge n. 1034/1971
Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2009, n. 2811
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2006
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2596/2006, proposto dal: Comitato Voce nuova , rappresentato e difeso dall avv. Renato Labriola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. Stefano Idolo, in via Tomassini n. 9, Roma, appellante;
CONTRO
Il Comune di Gaeta, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. ti Franco Gaetano Scoca ed Alfredo Zaza d Aulisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in via Giovanni Paisiello n. 55, Roma, appellato; e nei confronti di:
Comune di Gaeta, dirigente VI settore, non costituito in giudizio, appellato;
per l annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell efficacia,
della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Latina, 7 febbraio 2006 n. 135, concernente il mancato rinnovo della concessione di cappelle funerarie.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio del comune appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 10 marzo 2009, il consigliere Aldo Scola;
Udito, per il comune appellato, l avv. Franco Gaetano Scoca.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il comune di Gaeta aveva dato, ad alcune confraternite religiose, concessione per edificare cappelle funerarie nel perimetro del cimitero cittadino; una convenzione del 1995 restituiva al comune ogni diritto e possesso concernente tali cappelle.
Il comune riteneva, poi, di poter rinnovare dette concessioni (non ancora scadute), onde riscuotere un canone di euro 775, preavvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto all estumulazione dei defunti: donde il ricorso introduttivo, proposto per varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere dal Comitato attuale appellante, legittimato ad agire in presenza della riconosciuta qualità di associato in capo a ciascun suo componente (non essendosi provato l intervenuto scioglimento delle citate confraternite), intimorito al pensiero di veder magari disperdere i resti dei propri cari estinti.
Il comune intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva dichiarato irricevibile per tardività dai primi giudici, con sentenza breve (ritenuto il ricorso suscettibile di definizione con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell art. 26, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dagli artt. 3 e 9, legge 21 luglio 2000 n. 205, di ciò dando avviso alle parti presenti alla camera di consiglio) prontamente impugnata dal menzionato Comitato soccombente per errata valutazione della dedotta tardività e vizio di motivazione, in rapporto ad una vicenda che vedeva il comune procedere alla riesumazione dei cadaveri prima ancora dell accertata mineralizzazione delle salme, con riserva di deliberare sulla riscossione delle somme di denaro pretese dall ente locale.
Il comune appellato si costituiva in giudizio ed eccepiva:
la tardività riscontrata correttamente dal Tribunale adito, dovendosi computare il termine di decadenza per l impugnazione (notificata solo il 15 ottobre 2005) a decorrere dall ultimo giorno di pubblicazione (15 gennaio 2005) della deliberazione all albo pretorio (non recando le successive edizioni della stessa alcuna sostanziale modificazione, come invece eccepito solo in appello dal Comitato); l inammissibilità del gravame di prima istanza per carenza di legittimazione attiva e d interesse ad agire in capo a detto Comitato appellante;
l inammissibilità del gravame originario per errata notificazione del medesimo presso la sede del comune anziché presso il suo procuratore costituito in prime cure, ex art. 28, legge n. 1034/1971, ed art. 330, c.p.c.;
l infondatezza delle dedotte censure di merito e della prospettata domanda cautelare (che veniva poi respinta con ordinanza n. 2807/2006 di questa stessa sezione).
All esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il rinvio al merito di un istanza cautelare.
DIRITTO
Il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile a causa della sua tardività, venendo in rilievo l impugnazione di una deliberazione soggetta a pubblicità legale (nella specie: pubblicazione all albo pretorio comunale ultimata il 15 gennaio 2005) da parte di un soggetto nei cui confronti non era dovuta la comunicazione individuale, con conseguente suo onere di proporre il ricorso entro sessanta giorni da quello in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (art. 21, legge 6 dicembre 1971 n. 1034): donde la tardività riscontrata correttamente dal Tribunale amministrativo adito, dovendosi computare il termine di decadenza per l impugnazione (notificata solo il 15 ottobre 2005) a decorrere dall ultimo giorno di pubblicazione (15 gennaio 2005) della deliberazione all albo pretorio, non recando le successive edizioni della stessa alcuna sostanziale modificazione, come invece eccepito solo in appello dal Comitato; il tutto, senza prescindere da ogni rilievo in ordine alla sua indimostrata legittimazione a ricorrere, con correlativa inammissibilità del gravame di prima istanza per carenza di legittimazione attiva e d interesse ad agire in capo a detto Comitato appellante.
Appare, dunque, incensurabile la pronuncia dei primi giudici, come sopra integrata sul piano motivazionale ed implicante il rigetto del presente appello, con salvezza dell impugnata sentenza, mentre le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta: respinge l appello;
condanna il Comitato appellante a rifondere al comune di Gaeta spese ed onorari del secondo grado di giudizio, liquidati in complessivi euro tremila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, con l’intervento dei signori magistrati:
Domenico La Medica Presidente
G. Paolo Cirillo Consigliere
Aldo Scola Consigliere est
Vito POLI Consigliere
Nicola Russo Consigliere
L estensore il Presidente f.to Aldo Scola f.to Domenico La Medica
Il segretario f.to Gaetano Navarra