Massima
Testo
Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2011, n. 990
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10708 del 2010, proposto dall’Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. Federica Battesini, Massimiliano Brugnoli, Arturo Cancrini e Francesca Tagliaferro, con domicilio eletto presso lo studio Cancrini -Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;
contro
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Luisa Londei, Andrea Manzi, Francesco Zanlucchi e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri 5;
nei confronti di
Società Asf Srl, Cof Nord Est Srl, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Biondaro, Luigi Manzi e Arrigo Tiziano Zorzan, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;
Società Cesfav Centro Servizi Funebri Alto Vicentino Srl, Impresa Onoranze Funebri Angelo Santinello Snc di Santinello Giovanni e Sandro, Of Camporese Sas, Servizi Funebri Bragagnolo di Luigi & C Snc, Cof Srl, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Di Pierro, Stefano Capo e Antonio Sala, con domicilio eletto presso Nicola Di Pierro in Roma, via Tagliamento 55; rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Di Pierro, Antonio Sala e Stefano Capo, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Pierro in Roma, via Tagliamento 55;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO – VENEZIA – SEZIONE I, n. 797/2010, resa tra le parti, concernente SEPARAZIONE E CESSIONE ANTICIPATA RAMO DI AZIENDA
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto, Asf Srl, Cof Nord Est Srl, Cesfav Centro Servizi Funebri Alto Vicentino Srl, Impresa Onoranze Funebri Angelo Santinello Snc di Santinello Giovanni e Sandro, Of Camporese Sas, Servizi Funebri Bragagnolo di Luigi & C Snc e di Cof Srl;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Brugnoli, De Portu per delega dell’avv. Cancrini, Reggio D’Aci per delega dell’avv. Andrea Manzi, Federica Manzi per delega dell’avv. Luigi Manzi, e Capo;
Considerato, in ordine al fumus boni iuris, che:
a) la proposizione della domanda cautelare in primo grado appare tardiva in relazione alla data di pubblicazione delle linee guida sul B.U.R. (cfr. Cons. St., sez. V, n. 2600 del 2009; sez. V, n. 1156 del 2 marzo 2009);
b) non è condivisibile l’interpretazione della norma transitoria sancita dall’art. 54, co. 2, l.r. n. 18 del 2010, poiché la salvaguardia di un anno delle gestioni in corso ivi prevista, non trova ingresso ove il contratto di affidamento del servizio venga a scadenza in data anteriore al periodo di franchigia (un anno dall’entrata in vigore della l.r.n. 18 cit.);
Ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora:
a) non risulta in concreto avviata alcuna attività di separazione societaria su sollecitazione della regione;
b) rimane impregiudicata, come rilevato dall’impugnata ordinanza, l’applicazione della sopravvenuta disciplina nazionale in materia di servizi pubblici locali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l’appello (Ricorso numero: 10708/2010).
Condanna l’appellante a rifondere le spese della presente fase cautelare, in favore di ciascuna parte costituita in questo grado e salvo accollo definitivo, che liquida in complessivi euro 1.500/00 per ciascuna parte.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Adolfo Metro, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2011