TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 892

Riferimenti: Cass. civ., 29/09/2000, n. 12957; Cass. civ., 29/01/2007, n. 1789; Cass. civ., 30/05/2003, n. 8804; Cass. civ., 15/06/1999, n. 5923; Cass. civ., 29/05/1990, n. 5015; Cass. civ., 30/05/1984, n., 3311; T.A.R. Sicilia, Catania, 29/01/2009, n. 243; T.A.R. Sicilia, Catania, 13/11/2006, n. 2198; T.A.R. Veneto, 26/09/2006, n. 3074

Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 892
Il diritto al sepolcreto già costruito (inteso come diritto reale sul manufatto destinato al ricovero di spoglie mortali, che trova la sua fonte in un atto amministrativo di concessione di terreno demaniale), è separato e diverso dal cd. ius sepulchri di remota origine: il primo si atteggia come un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie e trasmissibile; il secondo invece è del tutto svincolato dal primo e consiste nel diritto ad essere ivi tumulato o inumato, con posizione del tutto personale: «In diritto, quindi, posto che i ricorrenti non hanno mai avuto il possesso di tale manufatto funebre, deve evidenziarsi come essi non abbiano fornito prova, né della proprietà dello stesso (per successione ricollegabile a colui che lo aveva edificato), né della titolarità di un diritto sepolcrale suscettibile di essere inciso dal provvedimento qui in discussione, così da determinare il radicarsi di una posizione di interesse legittimo frontistante al provvedimento di retrocessione della concessione qui in discussione. In proposito, occorre infatti ricordare che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il diritto al sepolcreto già costruito (inteso come diritto reale sul manufatto destinato al ricovero di spoglie mortali, che trova la sua fonte in un atto amministrativo di concessione di terreno demaniale), è separato e diverso dal cd. ius sepulchri di remota origine: il primo si atteggia come un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie e trasmissibile; il secondo invece è del tutto svincolato dal primo e consiste nel diritto ad essere ivi tumulato o inumato, con posizione del tutto personale. Quanto allo ius sepulchri, esso a sua volta si articola nelle due tipologie, risalenti al diritto romano, del sepolcro gentilizio (ovvero iure sanguinis) o di quello iure successionis. La differenziazione scaturisce dalla interpretazione della volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, posto che, nella prima ipotesi (che, per giurisprudenza costante si ritiene sussistente in via presuntiva, in difetto di disposizione contraria) viene stabilita una destinazione sibi familiaque suae , per cui tutti i suoi discendenti e i rispettivi coniugi, rimanendo indifferenti le successive vicende della proprietà dell edificio nella sua materialità, acquistano iure proprio e fin dal momento della nascita, il diritto al sepolcro, imprescrittibile ed irrinunciabile, nonché non trasmissibile né per atto inter vivos né mortis causa : viene a costituirsi così tra i contitolari una particolare forma di comunione, destinata a durare fino al venire meno degli aventi diritto, dopo di che lo ius sepulchri si trasforma da familiare in ereditario (cfr. Cass. Civ. n. 12957 del 29.9.2000; Cass. Civ. n. 1789 del 29.1.2007; Cass. Civ. n. 8804 del 30.5.2003; Cass. Civ. n. 5923 del 15.6.1999; Cass. Civ. n. 5015 del 29.5.1990; Cass. Civ. n. 3311 del 30.5.1984; T.A.R. Sicilia-Catania n. 243 del 29.1.2009; T.A.R. Sicilia- Catania n. 2198 del 13.11.2006; T.A.R. Veneto n. 3074 del 26.9.2006). Orbene, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio soltanto una certificazione anagrafica che dimostra il loro essere figli di V.A.; ma nessun elemento certo è stato fornito circa l assunta parentela di quest ultimo con V.T. (o V.G.T.), ovvero l originario titolare della concessione cimiteriale de qua. Anzi, dagli atti di causa emergono ulteriori incertezze in proposito, atteso che, mentre il contenuto della delibera di G.C. n. 269/1957 sembra avvalorare la tesi di parte ricorrente (poiché l organo comunale annovera V.A. tra gli aventi titolo ad opporsi alla concessione in favore di un terzo, tale S.V., del suolo cimiteriale di cui si discute); invece dalla successiva delibera giuntale n. 1152/1986 si evince la sussistenza di una situazione di incertezza, stante l avvenuta presentazione di ulteriori dichiarazioni non concordi su chi fossero l originario concessionario e i successivi titolari di diritti in relazione al sepolcro, rese da V.C. e V.M. (le quali, sull assunto di essere figlie di V.C., hanno sostenuto che l originaria concessione era stata rilasciata ai fratelli G., G. e C. V. i quali l avevano chiesta per la sepoltura del loro genitore Taddeo ), nonché da S. M. e D. (i quali hanno affermato che la concessione originaria era stata autorizzata a favore di V.G. nel 1848, che l aveva chiesta per la sepoltura del padre Taddeo, deceduto nel 1848 ).Dal suo canto, il Comune di Castellammare di Stabia, nel resistere al proposto ricorso, ha evidenziato l assoluta incertezza circa l identificazione degli aventi titolo in ordine alla concessione de qua, in tal modo contestando le affermazioni degli odierni ricorrenti. Così stando le cose, e in mancanza di elementi di idonei elementi atti a documentare quale sia la posizione vantata da V.A. e V.C., il ricorso risulta in definitiva inammissibile.»

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