Cassazione civile, Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6510 [2]

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Art capo10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Foro it. 1998, I, 1024 nota (BENINI)

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6510
Ai fini della liquidazione del danno da occupazione appropriativa, il valore di un’area, destinata a campo di calcio, e gravata da vincolo cimiteriale, va determinato non in base allo stretto valore agricolo, ma tenendo conto delle possibili utilizzazioni del bene, compatibili con la destinazione sportiva.

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