Cassazione civile, Sez. I, 26 agosto 1997, n. 8010

Norme correlate:
Art 3 Decreto Legge n. 90/1990
Art 26b Decreto Legge n. 415/1989

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 26 agosto 1997, n. 8010
La disposizione di cui all’art. 3, comma undicesimo, del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 (secondo la quale l’aliquota agevolata prevista, dall’art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693, per le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, deve intendersi applicabile anche se le opere in questione siano state realizzate al di fuori dell’ambito urbano), e quella di cui all’art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990 n. 38 (la quale ha stabilito che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dei già citati art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, e art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865) hanno natura di interpretazione autentica della normativa in rispettivo riferimento, e quindi efficacia retroattiva, e, di conseguenza, la suddetta disciplina agevolativa si applica anche alle fattispecie di opere stradali e fognarie realizzate negli impianti cimiteriali prima dell’entrata in vigore della legge n. 38 del 1990 e del D.L. n. 90 del 1990 citati.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. I, 26 agosto 1997, n. 8010
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
” Pasquale REALE Consigliere
” Giovanni OLLA ”
” Ugo VITRONE ”
” Laura MILANI Rel. ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Ricorrente
contro
PIETRANGELO GUIDO;
avverso la decisione n. 1952-94 della Commissione Tributaria
Centrale, depositata l’01-06-94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14-04-97 dal relatore Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l’avvocato De Stefano, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
A seguito di verbale di contestazione 12.12.1987, l’ufficio IVA di Rieti procedeva alla rettifica delle dichiarazioni IVA presentate da Guido Pietrangelo per gli anni 1983-84-85-86, rilevando l’indebita applicazione, per numerose fatture, dell’aliquota agevolata del 2%, in base all’erroneo presupposto che le prestazioni effettuate riguardassero opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il ricorso proposto dal contribuente veniva respinto dalla commissione tributaria di primo grado e, al contrario, accolto dalla commissione di secondo grado, con decisione successivamente confermata dalla commissione tributaria centrale.
Rilevava in particolare la commissione centrale che i lavori eseguiti dal Pietrangelo, consistenti per una parte in opere stradali e fognature, e per altra parte in impianti cimiteriali, rientravano tutti nell’ambito dell’urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i criteri dettati, quanto alle prime, dall’art. 3, comma 11, del d.l. 27.4.1990 n. 90 (convertito nella legge 26.6.1990 n. 165), in virtù del quale l’aliquota agevolata si applicava anche alle opere realizzate al di fuori dell’ambito urbano, e, quanto ai secondi, dall’art. 26-bis del d.l. 28.12.1989 n. 415, introdotto dalla legge di conversione 28.2.1990 n. 38, secondo cui gli impianti cimiteriali erano da considerarsi servizi indispensabili, parificati alle opere di urbanizzazione primaria.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Ministero delle finanze.
L’intimato ne ha svolto attività difensiva.
DIRITTO
Con unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata per aver mancato di applicare la normativa vigente all’epoca dei fatti, erroneamente attribuendo valore retroattivo alla legislazione successivamente emanata.
Ed invero, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 31.101980 n. 693 (convertito nella legge 22.12.1980 n. 891), opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle quali era applicabile l’aliquota IVA agevolata, dovevano intendersi quelle indicate nell’art. 4 della legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22.10.1971 n. 865, in quanto realizzate al servizio dei centri abitati costruiti o da costruire, e costituenti opere di nuova urbanizzazione.
In base a questi criteri, i lavori eseguiti dal Pietrangelo non potevano usufruire dell’aliquota ridotta, poiché: a) le opere stradali e le fognature consistevano in rifacimenti di manufatti preesistenti ed erano collocate fuori dell’ambito urbano; b) gli impianti cimiteriali non erano compresi nell’elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Solo la legislazione successivamente introdotta aveva modificato tali criteri, sancendo l’applicazione dell’aliquota agevolata anche alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate al di fuori dell’ambito urbano (art. 3, comma 11, del d.l. 27.4.1990 n. 90, convertito nella legge 26.6.1990 n. 165) ed includendo gli impianti cimiteriali nelle opere di urbanizzazione primaria (art. 26-bis del d.l. 28.12.1989 n. 415 (NDR: L. 28.02.1990 n. 38 art. 26 bis), introdotto dalla legge di conversione 28.2.1990 n. 38).
La commissione centrale aveva dunque indebitamente applicato la mormativa sopravvenuta a prestazioni anteriormente effettuate, mancando inoltre di accertare se, anche alla luce delle nuove disposizioni, tutti i lavori rientrassero nella definizione di opere di urbanizzazione (con particolare riferimento al rifacimento di strade e fognature preesistenti).
Le censure sono infondate.
È opportuno premettere, per chiarezza espositiva, l’indicazione delle norme rilevanti ai fini della presente decisione.
L’art. 8 del d.l. 31.101980 n. 693 (convertito nella legge 22.12.1980 n. 891) disponeva che erano assoggettate all’aliquota IVA del 2%, fra l’altro, “le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865”.
L’art. 4 della legge 29.9.1964 n. 847 elencava tutte le opere di urbanizzazione primaria le “strade residenziali” e le “fognature” mentre l’art. 44 della legge 22.101971 n. 865 aggiungeva all’elenco varie altre opere (asili, scuole, mercati, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, centri sociali, aree verdi), fra le quali, peraltro, non erano inclusi gli impianti cimiteriali.
Alla luce, dunque, della legislazione vigente all’epoca dei fatti oggetto degli accertamenti, erano comprese nelle opere di urbanizzazione primaria le strade, purché “residenziali” (situate cioè nei centri urbani) e le fognature, mentre ne erano esclusi gli impianti cimiteriali.
Va subito chiarito che l’ulteriore requisito della “novità” delle opere non risultava richiesto dalla norma, essendo stato invece introdotto in via interpretativa dalle circolari ministeriali, cui fa riferimento nel ricorso l’amministrazione finanziaria. Tale interpretazione, priva di valido supporto normativo, deve essere disattesa, non sussistendo ragione per negare la qualifica di opere di urbanizzazione per il solo fatto che i lavori – pur rientrando qualitativamente nella categoria – costituiscano ricostruzioni o rifacimenti e non realizzazioni “ex novo”.
Successivamente, l’art. 3, comma 11, del d.l. 27.4.1990 n. 90 (convertito nella legge 26.6.1990 n. 165) ha disposto che l’aliquota IVA agevolata prevista dall’art. 8 d.l. 31.10.1980 n. 693, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, “deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano”, soggiungendo che “non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate”.
A sua volta, l’art. 26-bis del d.l. 28.12.1989 n. 415, introdotto dalla legge di conversione 28.2.1990 n. 38, ha stabilito che “gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865”.
La successiva legislazione ha dunque inteso includere gli impianti cimiteriali nelle opere di urbanizzazione primaria, ed ha precisato che le opere di urbanizzazione – qualitativamente tali – usufruiscono dell’aliquota agevolata anche se realizzate al di fuori dell’ambito urbano.
La formulazione delle norme citate rende palese il loro contenuto interpretativo e non innovativo.
Ed invero, l’espressione “deve intendersi applicabile” non lasci dubbi sul fatto che la disposizione si configura come interpretazione autentica della precedente normativa, chiarendone la sfera di applicabilità.
Nè osta a tale conclusione l’inciso che vieta il rimborso delle imposte pagate, il quale costituisce, invece, un argomento a conferma. Proprio in virtù, infatti, del carattere interpretativo – e quindi retroattivo – dalla disposizione, era necessario specificare l’esclusione del diritto al rimborso, poiché in caso contrario tale esclusione sarebbe stata la naturale conseguenza dei principi in materia di successione di leggi.
Analogamente, l’affermazione che gli impianti cimiteriali “sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria” significa inequivocabilmente che essi debbono essere inclusi in tali opere, così come elencate ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Correttamente dunque la commissione tributaria centrale, alla luce della citata legislazione di interpretazione autentica, ha ritenuto applicabile l’aliquota agevolata ai lavori realizzati dal Pietrangelo, in quanto consistenti in opere stradali e fognature, pur se situate al di fuori dell’ambito urbano, ed in impianti cimiteriali.
Il ricorso dell’amministrazione finanziaria deve quindi essere rigettato.
Non v’è luogo ad ammettere pronuncia in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 aprile 1997

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