Cassazione civile, Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6510 [1]

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Massima:
Cassazione civile, Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6510
I terreni gravati da vincolo cimiteriale, e dei quali va quindi esclusa la natura edificatoria, non debbono – perciò stesso – essere necessariamente valutati come “agricoli”, ben potendo essere valutati in funzione di loro destinazioni compatibili con la non edificabilità, quali – ad esempio – quella sportiva.

Testo completo:
Cassazione civile, Sez. I, 16 luglio 1997, n. 6510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Nicola LIPARI Presidente
” Alessandro CRISCUOLO Consigliere
” Luigi ROVELLI ”
” Mario Rosario MORELLI ”
” Simonetta SOTGIU Rel. ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINA 79, presso l’avvocato
A. MANNIRONI, presso l’avvocato DOMENICO MANNIRONI, giusta delega a
margine del ricorso;
ricorrente
contro
FARINA MELCHIORRE;
intimato
e sul 2 ricorso n. 02842-95 proposto da:
FARINA MELCHIORRE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PRINCIPE UMBERTO 35, presso l’avvocato CARLO LOMBARDI, rappresentato
e difeso dagli avvocati LORENZO PALERMO, GAVINO PIREDDA, giusta
procura speciale per Notaio Mario De Facendis di Viterbo rep. 152582
del 4.3.1982;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso l’avvocato
A. MANNIRONI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO
MANNIRONI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente
avverso la sentenza n. 108-94 della Sezione distaccata della Corte
d’Appello di SASSARI, depositata il 09-06-94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21-01-97 dal Relatore Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Barra, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Marcello Filippo IORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l’inammissibilità dell’incidentale.
FATTO
Con atto 10 giugno 1982 Melchiorre Farina convenne avanti al Tribunale di Nuoro l’omonimo Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivatogli dall’illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà, destinato a campo di calcio rionale.
Con sentenza 16-30 ottobre 1991 l’adito Tribunale accolse la domanda, e la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione staccata di Sassari, con sentenza 20 maggio – 9 giugno 1994, ha confermato la decisione dei primi giudici, ritenendo, in particolare, che la parte potenzialmente edificabile dell’area occupata dal Comune (mq. 35) non poteva essere considerata un reliquato, rispetto alla maggior estensione dell’area stessa (sottoposta a vincolo cimiteriale), e ciò in quanto confinante con altra area edificabile dello stesso proprietario; sicché, una volta accertato che le aree in questione sarebbero state suscettibili della realizzazione di una volumetria di mc. 380, appariva corretto il metodo sintetico-comparativo adottato dal CTU per la determinazione del loro valore di mercato. Con riferimento al vincolo cimiteriale gravante su gran parte dell’area occupata, la Corte di merito, pur affermando che di tale vincolo, imposto per motivi di interesse generale, si doveva tener conto al fine della valutazione dei suoli occupati, ha confermato il valore attribuito dai primi giudici ai suoli predetti, sull’assunto che “il fatto che il suolo in questione non potesse valutarsi come edificatorio, non significa che dovesse necessariamente valutarsi come agricolo” e che appariva pertanto soddisfatta l’esigenza di un effettivo, giusto e non irrisorio ristoro” con la corresponsione di una somma ottenuta mediando il valore dell’area gravata da vincolo cimiteriale con quello delle aree stie nelle immediate vicinanze, e non gravate da vincolo.
Per l’annullamento di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Nuoro, sulla base di due motivi; Melchiorre Farina resiste con controricorso, proponendo che lo stesso atto ricorso incidentale, sulla base di due motivi.
DIRITTO
I ricorsi debbono essere previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Col primo motivo di ricorso il Comune di Nuoro, adducendo violazione degli artt. 2056, 1223 e 2697 c.c., nonché difetto di motivazione, censura le considerazioni svolte dalla Corte di merito in ordine al valore attribuito all’area, di cui non sarebbe stata esaminata la concreta edificabilità, ma soltanto ipotizzata la connotazione urbanistica, sempreché non fosse stata gravata di vincolo di inedificabilità per destinata a zona sportiva.
Col secondo motivo, adducendo analoghe violazioni, nonché vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, lungi dall’attribuire al terreno occupato un valore tale da soddisfare l’esigenza di un giusto e no irrisorio ristoro, avrebbe dovuto motivare in ordine alle possibile utilizzazioni del bene, diverse da quelle edificatorie, dovendo la prova della possibilità di utilizzazione concreta, intermedia fra l’agricola e l’edificatoria, essere fornita dal privato espropriato; né la Corte di merito avrebbe motivato in ordine alla conferma del valore fissato con il terreno non edificabile dai giudici di primo grado, che pure avevano ritenuto insussistente l’incidenza del vincolo cimiteriale nella determinazione del risarcimento dei danni.
Il ricorso principale è fondato, per quanto di ragione.
Non è infatti censurabile la motivazione della sentenza impugnata per quanto attiene la determinazione del valore di mercato del tratto di area edificabile (mq. 135) occupata dal Comune, perché correttamente motivata sia in ordine al fatto che tale area non costituisce reliquato, come sostenuto col primo motivo di ricorso, perché confinante con altra area di mq. 55, rimasta nella disponibilità del Farina, essendo la sommatoria delle due parti suscettibile di copertura edilizia per mc. 380; sia in ordine alla adozione del metodo sintetico comparativo, riferito al valore di mercato di aree omogenee.
La stessa motivazione appare invece contraddittoria, allorché valuta la parte di terreno occupato, gravata da vincolo cimiteriale.
Mentre infatti la Corte di merito correttamente riconosce, a differenza dei giudici di primo grado, che i terreni gravati da vincolo cimiteriale possono essere valutati non necessariamente secondo valori agricoli, ma in funzione di una destinazione compatibile con la non edificabilità (Cass. 2685-87; 11133-91; 13596-91); 13676-91), quale nella specie quella sportiva (comportante la costruzione di eventuali gradinate, spogliatoi, chioschi, ecc.), essa poi mostra di attribuire al tratto di terreno di rispetto cimiteriale lo stesso valore d esso riconosciuto dalla sentenza di primo grado (L. 70.000 al mq.).
Mentre si appalesa pertanto fondata, in punto di motivazione della sentenza impugnata, la doglianza formulata in proposito dal Comune di Nuoro col secondo motivo di ricorso, il sopraggiungere della nuova normativa di cui all’art. 3 65 comma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto un nuovo criterio legale di determinazione del corrispettivo dovuto a titolo di risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima di immobili, impone che l’intero importo risarcitorio, relativo alla illegittima occupazione del terreno di cui è causa, venga rideterminato ai sensi del comma 7 bis dell’art. 5 bis della Legge n. 359 del 1992, (comma aggiunto col cit. art. 3 comma 65 della L. n. 662-96), con l’utilizzo anche per il calcolo di tale corrispettivo del criterio di valutazione dell’indennizzo dovuto per l’espropriazione di aree edificabili, previsto dall’art. 5 bis 1 comma L. n. 359-92, con la maggiorazione del 10%.
Ritenuta pertanto la inammissibilità del ricorso incidentale, fondato su censure di mero fatto, genericamente esposte, la sentenza impugnata dovrà essere cassata sia in relazione al vizio di motivazione afferente la determinazione del valore di mercato dell’area gravata da vincolo cimiteriale, sia in funzione dello “ius superveniens” di cui all’art. 3 comma 65 della Legge n. 662 del 1996. Gli atti di causa dovranno quindi essere rimessi per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Cagliari, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, e pronunciando sul ricorso principale, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari anche per le spese.
Roma, 21 gennaio 1997.

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