Regione P.A. Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano si distingue nel panorama italiano per un sistema normativo puntuale e strutturato in materia funeraria, cimiteriale e di cremazione, in grado di contemperare le esigenze igienico-sanitarie con il rispetto delle volontà del defunto e delle tradizioni locali.

Il fondamento giuridico principale è costituito dalla Legge Provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, che disciplina con chiarezza l’accertamento della morte, la cremazione e la successiva conservazione o dispersione delle ceneri. Questa legge introduce, in modo sistematico, il principio del “senso comunitario della morte”, promuovendo pratiche rituali di commemorazione e offrendo la possibilità di scegliere tra diverse forme di sepoltura o commemorazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto.

Per dare piena attuazione alla legge provinciale, è stato emanato il Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46. Questo regolamento di esecuzione specifica le modalità operative per il trasporto delle salme, le caratteristiche tecniche richieste per feretri e urne cinerarie, nonché le procedure da seguire per ottenere le autorizzazioni necessarie alla cremazione, alla conservazione o alla dispersione delle ceneri. Particolare attenzione è riservata alle condizioni di sicurezza e igiene per il trasporto e la gestione delle salme, in linea con i migliori standard sanitari.

Ad integrazione e chiarimento delle norme legislative e regolamentari, l’Assessore alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali ha emanato la Circolare 19 settembre 2013, n. 504923. Questo documento fornisce istruzioni operative per l’attuazione uniforme delle disposizioni provinciali, affrontando temi pratici quali il rilascio del nulla osta per il trasporto della salma, le modalità di espressione della volontà di cremazione e le condizioni per l’affidamento e la dispersione delle ceneri. La circolare ribadisce, inoltre, l’importanza della documentazione da produrre e delle verifiche sanitarie da effettuare prima di procedere con la cremazione o la dispersione.

Dal punto di vista operativo, il quadro normativo della Provincia di Bolzano si caratterizza per una regolamentazione dettagliata delle pratiche funebri. La volontà di essere cremati deve essere espressa mediante dichiarazione scritta depositata presso il Comune, testamento o iscrizione a una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione. In assenza di tale manifestazione, è previsto che la volontà possa essere dichiarata dagli aventi diritto secondo l’ordine stabilito dalla legge.

La conservazione delle ceneri è disciplinata con precisione: esse possono essere tumulate in loculi cinerari o interrate in tombe di famiglia all’interno dei cimiteri; è consentito anche l’affidamento domestico delle urne cinerarie, previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie stabilite. La dispersione delle ceneri, invece, è autorizzata previa verifica delle condizioni di legge e può avvenire in aree naturali distanti almeno 200 metri dai centri abitati, in corsi d’acqua liberi da manufatti e natanti o in aree private all’aperto, con il consenso scritto del proprietario, purché non vi sia fine di lucro.

Particolare attenzione è rivolta anche al trasporto delle salme, soprattutto nei casi di veglia funebre a domicilio, per cui è necessario il nulla osta del medico competente, volto a garantire che siano rispettate le condizioni igienico-sanitarie necessarie.

Elenco cronologico dei provvedimenti presenti in banca dati

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