Verbale chiusura feretro

Domanda

Se non si consegna ad un crematorio in Lombardia il verbale di chiusura feretro di una salma, questa può comunque essere accettata?
Oppure il crematorio ha l’obbligo di richiedere tale documento?

Risposta

La questione è da suddividere in due casistiche distinte:
a) per feretro che proviene dalla regione Lombardia;
b) per feretro che proviene da altra regione.
Se il feretro proviene dalla regione Lombardia il modulo Allegato 4 ex Del. n. VII/20278 del 21.01.2005 deve accompagnare il feretro per la consegna al cimitero/crematorio di destinazione.
La specificazione è presente nella stessa modulistica.
Essa prevede che la dichiarazione di eseguite prescrizioni sia allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione.
Copia è da conservarsi agli atti dell’impresa funebre che ha eseguito il trasporto.
Copia è da inviarsi anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle ASL dei relativi territori.”
Ove ciò non accada il gestore del crematorio deve segnalarlo al sindaco del Comune ove insiste il crematorio, per irrogare le sanzioni previste dalla normativa regionale.
Per il gestore del crematorio è inoltre fondamentale acquisire tale attestazione per controllare l’integrità del sigillo apposto sul feretro.
Esso deve essere riportato anche sull’attestazione di verifica feretro) per certificare che il cadavere ivi contenuto sia proprio quello partito.
La dichiarazione dell’incaricato del trasporto funebre dimostra il confezionamento del feretro a norma di legge.
In caso contrario, ne risponde l’incaricato del trasporto funebre come incaricato di pubblico servizio.
Anche nel caso si rilevino difformità nel feretro occorre fare segnalazione.
Si rammenta che l’omissione di segnalazione è sanzionabile, visto che pure il gestore del crematorio è un incaricato di pubblico servizio.
Più complicata la situazione se la partenza del feretro avviene da altra regione.
Valgono in tal caso le norme generali previste dal D.P.R. 285/1990 e, laddove non inferiori a quelle del D.P.R. 285/ 1990 quelle della regione di partenza.
L’incaricato del trasporto funebre deve consegnare al cimitero di destinazione la documentazione che accompagna il feretro (autorizzazione al trasporto e alla cremazione).
Il verbale di verifica feretro, non previsto da alcuna norma di legge, ma solo dal paragrafo 9.7 della circ. Ministero salute n. 24 del 24 giugno 1993, è a cura dell’ASL di partenza.
Diverse norme regionali assegnano questa competenza esplicitamente all’incaricato del trasporto funebre.
Laddove la norma regionale di partenza preveda il verbale di verifica feretro da parte dell’incaricato del trasporto funebre, esso deve seguire il feretro per la consegna al crematorio per le verifiche del caso.
Il problema sta nel caso non si abbia il verbale al seguito.
In tal caso, se la regione di partenza nulla prevede, è documento da compilarsi a cura dell’ASL, ma essendo in forza di circolare ministeriale non vi è una sanzione per omessa esecuzione.
Se invece nella regione di partenza vi era un obbligo di esecuzione del documento da parte dell’incaricato del trasporto funebre, chi riceve il feretro e non lo ritrova non è in grado di verificare se il confezionamento e il contenuto sono corrispondenti.
Per cui dovrebbe sospendere la cremazione in attesa di ricevere il documento corretto e solo in tal caso procedere a cremare.
Si reputa complicata la segnalazione al sindaco del Comune di partenza dell’arrivo al crematorio di feretro in assenza del documento di attestazione verifica feretro.
Quindi si consiglia di acquisirlo agli atti prima della cremazione e di chiudere in tale maniera la situazione (proprio per la difficoltà di sanzionare la omissione).

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