Costruzione cappella privata fuori dal cimitero

Domanda

Un Comune ha ricevuto una richiesta particolare dalle suore del convento della città, che vorrebbero edificare nel loro terreno una cappella in cui seppellire le loro consorelle.
Il Comune chiede quindi se possano essere applicate le norme di cui agli artt. 101-105 del D.P.R. 285/1990.
Se ciò fosse possibile, da chi poi dovrebbero essere eseguite le operazioni di tumulazione, traslazione e quant’altro?

Risposta

Non si tratta di cimitero privato e non si tratta di tumulazioni privilegiate, cioè ex art 105 D.P.R. 285/1990.
Si ritiene alquanto improbabile che a tutte le suore del convento che muoiano vengano riconosciuti importantissimi meriti per la collettività.
Così da osservare le prescrizioni in materia previste dalla normativa.
Si potrebbe trattare, con una interpretazione estensiva che equipari una comunità conventuale ad una famiglia, di cappella privata fuori del cimitero, di cui agli artt. da 101 a 104 del D.P.R. 285/1990.
Art. 101 – La procedura è complessa, ma vista la benemerenza di cui godrà la comunità delle suore del convento non dovrebbero esserci problemi in Consiglio Comunale.
Sorgono invece i problemi in merito alle caratteristiche della tomba, dove è possibile unicamente la tumulazione (e quindi non la inumazione). Art. 102 – Per la tumulazione basta realizzare dei loculi con le stesse caratteristiche di quelli realizzati in cimitero.
La costruzione e tutte le autorizzazioni e visite di usabilità della struttura sono a carico del convento.
Le operazioni di tumulazione ed estumulazione possono essere eseguite da una persona con competenza a svolgere una tumulazione (rinvenibile anche nelle competenze di un muratore).
Diversa la situazione dell'estumulazione, dove la competenza occorre che sia anche per le modalità con cui trattare il feretro.
Per semplicità si potrebbe far svolgere al personale comunale (se esiste e già svolge quel compito nel cimitero) sia la tumulazione che la estumulazione.
La tariffa sarebbe pari a quella dell’esecuzione in cimitero, integrata del rimborso delle spese chilometriche per raggiungere il luogo e per il rientro nel luogo (cimitero) di partenza.
Questo per quanto concerne la mera tariffazione della muratura e, dell’eventuale futura estumulazione.
La norma prevede poi che il Comune debba farsi pagare una tassa (o meglio un diritto di tumulazione o di estumulazione, a seconda dei casi).
Qui la misura non deve essere superiore a quello che viene fatto pagare per analoga operazione svolta all’interno del cimitero comunale.
Col provvedimento consiliare di cui all’art. 101 si fissa anche questo importo, che potrebbe essere ad es. pari a quello per analoga operazione svolta dentro il cimitero comunale.
Sorgono invece problemi grossi per la natura del sepolcro e per quanto specificato all’art. 104 D.P.R. 285/1990.
Anche se si è ipotizzata un'interpretazione estensiva che vede equiparata la famiglia alla comunità conventuale di suore, in realtà la norma parla di sepolcro familiare che è cosa diversa.
Art. 104 – Il problema maggiore è che la costruzione e l'uso della cappella sono consentiti solo se la cappella è attorniata per un raggio di 200 metri da fondi di proprietà (in questo caso del convento).
Inoltre per l’intero raggio di 200 metri tutt’attorno si va ad iscrivere sui terreni un vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
Tale vincolo è da riportare sia nella cartografia di piano, sia nei registri della conservatoria dei beni immobiliari.
Se non si ha la proprietà del convento per i terreni per un raggio di almeno 200 metri tutt’attorno alla cappella, non si può autorizzare la costruzione della cappella stessa.
E ovviamente non è consentito l’uso della cappella nel momento in cui si debba usare.
Non si può ridurre la zona di rispetto di 200 metri, come previsto per i cimiteri, perché non è esplicitamente ammessa tale eventualità dal D.P.R. 285/1990.
Per venire incontro alla comunità di suore, potrebbe essere opportuno riservare all’interno del cimitero una porzione di terreno per la sepoltura a sistema di inumazione delle salme delle suore.
Si otterrebbero due benefici: l'inumazione (in genere preferita rispetto alla tumulazione in ambito ecclesiastico) e l'individuazione di concessione di area ad Ente (ecclesiastico) senza scopo di lucro.
Qui verrebbero seppellite le appartenenti all’Ente, nei limiti della capienza dell’area concessa.

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