Utilizzo tomba di famiglia

Domanda

L’Ufficio concessioni del Comune pone il quesito che segue.
Nel 1852 un utente acquistò una cappella di famiglia a 12 posti.
Alla sua morte i sei figli ereditarono ciascuno 1/6 della quota (cioè 2 posti).
Oggi sono quattro le persone che usufruiscono della concessione.
Tre eredi di 1/6 ricevuto da un figlio ed una erede di un 1/6 ricevuto da un altro figlio.
Ora sono necessarie opere di manutenzione del sepolcro col problema di come ripartirle fra i concessionari.
L’attuale regolamento di polizia mortuaria comunale nulla disciplina in merito.
Tocca al Comune ricercare gli eredi dei rimanenti 4/6 della concessione (per richiesta voltura o rinuncia alla quota)?
Oppure gli attuali fruitori della concessione possono accordarsi, senza intervento del Comune, sull’equa suddivisione dei posti?

Risposta

Occorre innanzitutto distinguere tra diritto alla sepoltura nella tomba ed obblighi manutentivi della stessa.
Il diritto di sepoltura nella tomba è iure sanguinis, cioè dipendente dal rapporto col fondatore del sepolcro ed indipendente dalla quota ereditata.
In sostanza chi prima muore, viene tumulato.
È tradizione che vi sia una sorta di divisione dei posti in base alla quota di proprietà del sepolcro, ma questo non è elemento di diritto.
Le opere di manutenzione si svolgono in base a chi le richiede, avendone titolo, per quantità e qualità richieste.
La suddivisione in quote delle spese di manutenzione è questione a cui resta estraneo il Comune, che si regola fra gli eredi.
Non è obbligo del Comune effettuare ricerche sugli aventi titolo, a meno che non debba procedere ad ingiungere specifiche manutenzioni o a decadenza della concessione.
La procedura per ritrovare intestatari di quote concessorie, in assenza di normativa nel regolamento di polizia mortuaria comunale, è rischiosa, senza adeguata normativa locale.
In tali situazioni è utile procedere all’«accrescimento di fatto» delle quote degli intestatari ancora in vita.
Il Comune non può pronunciare la decadenza per estinzione della famiglia (non essendo regolamentata in sede locale tale fattispecie).
E non può nemmeno prevedere la retrocessione (essendo mancante il soggetto che attua la retrocessione).
In definitiva, in tale situazione regolamentare, la tomba viene usata dai discendenti ancora in vita del fondatore.
Questi si accollano tutte le spese di manutenzione nei modi che riterranno.
Se tra loro si ha un accordo con scrittura privata circa la ripartizione di posti e spese manutentive, il Comune ne resta estraneo.