Sepoltura individuale e cimitero per animali da compagnia

Domanda

Un privato cittadino proprietario di un terreno con caratteristiche previste per farvi un cimitero (natura del terreno, distanza da abitazioni, distanza dalla falda idrica), può utilizzarlo come cimitero per animali d’affezione? Sono necessari permessi particolari? La normativa dice qualcosa in merito?

Risposta

Un privato cittadino può sotterrare in un proprio terreno spoglie mortali di animali da compagnia di cui sia proprietario.
Può, inoltre, eccezionalmente – non abitualmente o professionalmente – consentire il sotterramento di spoglie animali (di amici o parenti) nel proprio terreno.
Ciò avendo presente che, se la eccezionalità diviene ripetuta, si entra nella fattispecie di “cimitero per animali di fatto”, che origina violazione di norma.
Se invece la domanda punta a comprendere quali siano i permessi necessari per poter realizzare un cimitero per animali d’affezione, la risposta è la seguente.
Dipende dall’esistenza o meno di norma regionale o comunale in materia (se esistono tali norme, occorre seguire quelle).
In assenza di norma regionale o comunale, nessun cimitero può essere effettuato se non previsto esplicitamente nelle norme urbanistiche.
Tali norme devono prevedere che la sua realizzazione possa essere effettuata in certe aree comunali con particolari caratteristiche (ad es. zona agricola, zona verde).
Può essere presentato progetto in Comune per destinare una certa zona a cimitero per animali.
Questo deve rispondere alle previste caratteristiche igienico sanitarie e di distanza da abitazioni di legge.
Si tratta di diversa destinazione d’uso permanente di area, con vincoli specifici sull’intorno (inedificabilità in zona di rispetto) e potenziale perdita di valore delle aree circostanti.
La deliberazione dovrà essere del Consiglio comunale (in variante del Piano urbanistico) con la procedura prevista in caso di variazioni di tale strumento urbanistico.
La normativa statale applicabile è l’articolo 338 del T.U. Leggi Sanitarie e, per le parti applicabili in via analogica, il D.P.R. 285/1990.
In ogni caso, è necessario il parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente e, in gran parte delle regioni, anche dell’ARPA, per gli aspetti ambientali.