Requisiti minimi per la realizzazione ed operatività di un cimitero

Domanda

L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18: i requisiti minimi previsti all’articolo 30 sono obbligatori per tutti i cimiteri o solo per quelli costruiti dopo l’entrata in vigore di questa legge?
Nei cimiteri della nostra zona non esistono campi di inumazione speciale e le camere mortuarie sono presenti solo in alcuni cimiteri (quindi non in tutti.
Ècorretto che sia così o è una situazione da sanare?

Risposta

I requisiti minimi valgono in via generale. Evidentemente, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. si tratterà di intervenire, a seconda delle condizioni locali, con un progressivo adattamento.
In tal modo, a regime, la disposizione potrà essere sostanzialmente rispettata.
Maggiore preoccupazione, semmai, va espressa per altra previsione: l'art. 27, comma 2 L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18).
Qui si prevede che si tenga “... conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni …”.
Va considerato che la disponibilità di tumulazioni non costituisce mai un obbligo da assicurare e che le tumulazioni hanno durate che possono raggiungere i 99 anni o, per il passato, anche perpetue.
Limitandoci, per scelta espositiva, al solo caso dell’inumazione, si osserva come l’art. 58 D.P.R. 285/1990 preveda il dimensionamento del fabbisogno sulla base delle inumazioni del decennio, maggiorata del 50%.
Inoltre comprende tra le inumazioni anche quelle effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 285/ 1990.
Considerando le cautele per eventuali eventi eccezionali, ciò comporta un “moltiplicatore” di 1,5 (e qualcosa di più), moltiplicatore che tale norma regionale veneta eleva a 3!
Ciò significa che manca ogni conoscenza della reale situazione cimiteriale nella Regione.
Relativamente alla camera mortuaria, l’art. 64 del D.P.R. 285/1990 al comma 1 dispone che “Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento”.
Pertanto è, anch’essa, da ritenersi un requisito minimo.

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