Autorizzazioni per attività funebre

Domanda

La Regione Umbria con delibera di Giunta Regionale n. 575 del 30/03/2005 approva il codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria.
In particolare, l'art. 4 prevede che si considerino imprese di onoranze funebri quelle in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l'espletamento dell'attività.
Dunque, quali sono tali autorizzazioni e licenze, in tutte le fasi organizzative, esecutive ed amministrative?
Nello specifico, le imprese funebri devono avere anche una autorizzazione comunale per poter effettuare il trasporto?
Questo oltre alla licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. ed all'iscrizione alla camera di commercio, ai sensi del D.L. 114/98, Ciò anche in considerazione dell'art. 3 del citato codice deontologico, in cui l'incaricato al trasporto risulta incaricato di pubblico servizio.

Risposta

In relazione alla definizione di attività funebre data dal punto 2. e della definizione di impresa di onoranze funebri data dal punto 4 della D.G.R. Umbria n. 575/2005, per svolgere tali attività, i soggetti devono essere in possesso:
a) dell'autorizzazione di cui all'art. 115 TULLPS, oggi conferita alle competenze dei comuni (art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
b) dei titoli per esercitare, nel comune, l'attività di commercio di articoli funebri.
Quindi, si usa il termine "titoli" in quanto può trattarsi dell'autorizzazione all'attività commerciale a suo tempo rilasciata dal comune ai sensi della L. 426//1971.
Oppure, delle altre modalità, dichiarate al comune, che legittimano l'attività commerciale, quando iniziata successivamente al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;
c) sul trasporto: poiché per la sua effettuazione occorre, quanto meno, la disponibilità di un idoneo autofunebre e della relativa rimessa.
Quest'ultima risponde ai requisiti dell'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, visto che tali disponibilità consentono di integrare il requisito relativo al trasporto.
Pertanto, il soggetto che esercita attività funebre (l'impresa di onoranze funebri), deve essere in possesso dell'autorizzazione al "singolo" trasporto funebre, di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 285/90.
In conclusione l'autorizzazione, rilasciata caso per caso, rimane estranea alla sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2 e 4 della D.G.R. Umbria n. 575/2005.
Essendo questa, segnatamente, la modalità - uti singuli - di esercizio dell'attività propria di impresa di onoranze funebri.