Domanda
Il Comune affida ad un operatore economico, individuato con project financing, la gestione delle attività del cimitero per 30 anni e la realizzazione di nuovi loculi/cappelle cimiteriali.
Tra le attività in esclusiva in capo al gestore vi è quella di sistemazione (posa in opera) della sola pietra tombale/copertura lapidea dei loculi.
Questa, fornita dalla famiglia - in regime di libera concorrenza – a tumulazione/estumulazione avvenuta.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza 10 maggio 2017, n. 11456 statuisce che l’assegnazione in esclusiva della posa in opera e fornitura degli arredi funerari nei cimiteri viola la normativa di libera concorrenza (antitrust).
Si tratta di “attività di cui l’amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi e alla conclusione di transazioni di carattere privato sia pure collegate e rese possibili dalla realizzazione e dalla fruibilità dell’opera pubblica”.
Si chiede se la posa in opera della sola pietra tombale/copertura lapidea dei loculi affidata dal Comune in via esclusiva al concessionario sia da considerare illegittima.
Atteso che la stessa fornitura del marmo unitamente alle altre attività costituenti gli arredi funebri (inscrizioni/incisioni, vasi, ornamenti) sono lasciate al libero mercato.
Risposta
In relazione al quesito posto, si è del seguente parere.Occorre preliminarmente valutare cosa sia scritto nel contratto originario di concessione del loculo.
Se cioè lo stesso loculo debba essere consegnato al dolente richiedente dotato di piastra marmorea montata.
In tal caso questa diventa una obbligazione del Comune, che vi provvede nei modi da lui ritenuti idonei (con l’appalto per la costruzione del manufatto).
Inoltre, se è esplicitamente previsto che la lastra marmorea debba essere obbligatoriamente montata e smontata dal Comune o da chi per lui.
Se nulla è specificato, nel contratto vale quanto indicato dalla Cassazione.
Le segnalazioni AS772 e AS392
L’Antitrust nella segnalazione AS772 (Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie del 2/11/2010) aveva già specificato tale posizione.“omissis.. l’Autorità̀ intende evidenziare come tale attività non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale anche il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali.
Solo questi ultimi, come già evidenziato dall’Autorità con segnalazione AS392 del 17 maggio 2007, ‘concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all’esercizio di servizi pubblici sociali’”.
In altri termini, la privativa del gestore del cimitero è relativa all'accettazione del feretro, con trasporto ed operazioni necessarie per svolgere la sepoltura.
Potendo il dolente rivolgersi a terzi per la levata o la posa in opera della lapide marmorea, la sua iscrizione, la collocazione di arredi tombali.
Inoltre, tra i terzi di mercato è consentito rivolgersi anche a soggetto collegato, ma distinto dal gestore in project financing.
Cosicché, se il loculo è stato concesso all’interessato senza lapide marmorea di chiusura, essa può essere acquistata, iscritta e posata da soggetto scelto sul libero mercato.
Diversa, infine, è la situazione se sussiste, fin dall'originario contratto con il concessionario, l’obbligo di rivolgersi al Comune per la posa o la levata della lapide.
In tal caso il concessionario sceglie fin dall’inizio di delegare al Comune la possibilità di ricorrere a soggetto da quest’ultimo scelto per tali operazioni.
Esse non hanno carattere di pubblico servizio, ma di servizio a domanda individuale.
Si ritiene che sia situazione del tutto improbabile, visto che nella stragrande maggioranza dei casi in Italia non si rileva tale situazione contrattuale.
L'art. 343 comma 2 T.U.LL.SS
Un’ultima annotazione circa la chiusura con semplice lastra di tumuli, ossarietti, nicchie cinerarie e similari.La conservazione di urna cineraria (o di cassetta di ossa) deve garantire da ogni profanazione (art. 343, comma 2 T.U.LL.SS.).
“2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.”
Tolta la lastra marmorea, ciò che è contenuto nel tumulo non può restare alla libera vista e praticabilità del vano oltre il tempo necessario per le operazioni tecniche da eseguire.
Ciò per tutela legale delle spoglie mortali e per motivi di ordine pubblico e decenza.
Questo è anche il caso di loculo (o tumulo in genere) con all'interno solo urne cinerarie e cassette di ossa.
La soluzione è comunque semplice, potendo tamponare il vano con lastra di chiusura, fissata con collanti edilizi di sicura presa, indipendente dalla lastra marmorea.
- del: 2020 su: Cimitero per: Italia Tag: Attività in libera concorrenza | Gestione Cimitero in: ISF 2020/2 Norma:
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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