Quesito pubblicato su ISF2020/2-c

Il Comune di … ha affidato ad un operatore economico, individuato con project financing, che avrà la gestione di tutte le attività del cimitero per 30 anni, la re-alizzazione di nuovi loculi / cappelle cimiteriali.
Tra le attività in esclusiva in capo al gestore vi è quella di sistemazione (posa in opera) della sola pietra tombale/copertura lapidea dei loculi – fornita dalla fa-miglia in regime di libera concorrenza – a tumulazione / estumulazione avvenuta.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 10 maggio 2017, n. 11456 ha statuito che l’assegna-zione ad una concessionaria in esclusiva della posa in opera e fornitura degli arredi funerari nei cimiteri viola la normativa di libera concorrenza (antitrust); in quanto si tratta di “Un’attività di cui l’amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi e alla conclusione di transazioni di carattere privato sia pure collegate e rese possibili dalla realizzazione e dalla fruibilità dell’opera pubblica”.
Si chiede, pertanto, se la posa in opera della sola pietra tombale / copertura lapidea dei loculi affidata dal Comune di … in via esclusiva al concessionario sia da considerare illegittima, atteso che la stessa fornitura del marmo (pur ritenuta dal Comune non rientrante nel novero degli arredi funebri) unitamente alle altre attività costituenti gli arredi funebri (inscrizioni/incisioni, vasi , ornamenti) sono lasciate al libero mercato.
Risposta:
In relazione al quesito posto, si è del seguente parere:
Occorre preliminarmente valutare cosa sia scritto nel contratto originario di concessione del loculo:
a. se cioè lo stesso loculo debba essere consegnato al dolente richiedente dotato di piastra marmorea montata. In solo tal caso questa diventa una obbligazione del Comune, che vi provvede nei modi da lui ritenuti idonei (in ge-nere con l’appalto per la costruzione del manufatto);
b. se è esplicitamente previsto che la lastra marmorea debba es-sere obbligatoriamente montata e smontata dal Comune o da chi per lui.
Se nulla è specificato nel contratto vale quanto indicato dalla Cassazione.
Già, però, l’Antitrust nella segnalazione AS772 (Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie del 2/11/2010) aveva specificato tale posizione: “Quanto alla fornitura di arredi funebri l’Autorità̀ intende evidenziare come tale attività non rientra nel novero dei servizi pubblici cimiteriali, rivestendo natura commerciale e imprenditoriale relativamente alla quale an-che il legislatore non ha in alcun modo previsto riserve o privative a favore dei Comuni o dei soggetti affidatari dei servizi di gestione delle aree cimiteriali. Solo questi ultimi, infatti, come già evidenziato dal-l’Autorità in occasione della segnalazione AS392 del 17 maggio 2007, ‘concernono interessi pubblici di carattere prevalente, trattandosi di attività che hanno connotati tipicamente igienico-sanitari e comunque riferite all’esercizio di servizi pubblici sociali’”.
In altri termini la privativa del gestore del cimitero è relativa alla accettazione del feretro nel cam-posanto, il suo trasporto fino al luogo di sepoltura, alle operazioni necessarie per svolgere la sepoltura, potendo il dolente rivolgersi a terzi per la levata o la posa in opera della lapide marmorea, la sua iscrizione, la collocazione di arredi tombali.
E tra i terzi di mercato è consentito rivolgersi, si aggiunge, anche a soggetto collegato, ma distinto dal gestore in project financing.
Cosicché, se il loculo è stato originariamente concesso all’interessato senza lapide marmorea di chiusura questa può essere acquistata, iscritta e posata da soggetto scelto sul libero mercato, in ogni caso.
Diversa, infine, è la situazione se sussiste fin dall’originario rapporto contrattuale con il concessionario del loculo l’obbligo di rivolgersi al Comune (o a chi per lui) per la posa o la levata della lapide. In tal caso il concessionario del loculo aveva pattuito fin dall’inizio (e la scelta quindi era sua) di delegare al Comune la possibilità di ricorrere a soggetto da quest’ultimo scelto per tali operazioni (che non hanno carattere di pubblico servizio, ma di servizio a domanda individuale). Si ritiene che sia situazione del tutto improbabile, visto che nella stragrande maggioranza dei casi visti in Italia non si rileva tale situazione contrattuale.
Un’ultima annotazione circa la chiusura con semplice lastra di tumuli, ossarietti, nicchie cinerarie e similari. La conservazione di urna cineraria (ma si ritiene anche di cassetta di ossa, vista la tutela penale anche di queste ultime) deve essere tale da garantire da ogni profanazione (art. 343, comma 2 T.U.LL.SS.):
“2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimi-teri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colom-bari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.”
In altri termini, tolta la lastra marmorea dal luogo di tumulazione, ciò che è contenuto nel tumulo, vuoi per tutela legale delle spoglie mortali, vuoi anche per motivi di ordine pubblico e decenza, non può restare alla libera vista e praticabilità del vano oltre il tempo necessario per le operazioni tecniche da eseguire. È questo anche il caso di loculo (o tumulo in genere) con all’interno solo urne cinerarie e cassette di ossa. La soluzione in questi casi è comunque semplice, potendo tamponare il vano con lastra di chiusura, fissata con collanti edilizi di sicura presa, indipendente dalla lastra marmorea.

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