Luogo di sepoltura in proprietà della RSA

Domanda

Una RSA è sita in una proprietà di circa 10 ettari di terreno, dotata di chiesa e sala per esposizione salme.
Chiede se sia possibile edificare un luogo di sepoltura all'interno della proprietà, come indicato dagli artt. 90 e segg. del D.P.R. 285/90.

Risposta

No, non si può.
Le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale sono quelle di:
- cimitero particolare, preesistente al 1934 (data di uscita del T.U. leggi sanitarie);
- tumulazione privilegiata (prevista dentro delle chiese e similari, ma in casi particolarissimi, che segue l'art. 105 del D.P.R. 285/90), tra l'altro normata anche a livello regionale in Toscana;
- cappella privata per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi con intorno di almeno 200 metri, per i quali assumono vincolo di inedificabilità e non vendibilità (art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90).
Per cui se si tratta di sepoltura di salme della famiglia proprietaria della RSA sì, con le procedure stabilite nella norma.
Altrimenti NO.
Allo stesso modo, SI se la salma ha le caratteristiche per le tumulazioni privilegiate (fatto eccezionale).