Quesito pubblicato su ISF2002/2-h

Il Comune di … pone il seguente quesito. È stata presentata una richiesta di concessione edilizia riguardante la costruzione, totalmente interrata, di una autorimessa, in ampliamento ad un edificio residenziale esistente. L’edificio è posto al limite esterno della zona di rispetto cimiteriale, mentre l’ampliamento richiesto ricade all’interno della suddetta zona, dove esiste un vincolo di inedificabilità. Si precisa che le norme tecniche del piano regolatore generale non dettano alcuna disposizione in materia, l’intervento richiesto è ammissibile.

Risposta:
Il vincolo cimiteriale impone un divieto assoluto di edificazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 1971, n. 606). Il concetto di costruzione non è univoco perché è definito in relazione al contesto all’interno del quale è considerato e, soprattutto, alle finalità della norma specifica in applicazione della quale la definizione assume rilievo. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza si desume: – non costituisce costruzione il corpo di fabbrica completamente interrato in relazione alle norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati (articolo 873 codice civile e norme locali integrative), né in relazione alle distanze dalle vedute (articolo 907 codice civile); questo è coerente: se le predette distanze sono finalizzate ad impedire da una parte la formazione di intercapedini dannose e dall’altra la creazione di ostacoli alla veduta, nessun pregiudizio può venirne dalla costruzione interrata; – in relazione al vincolo assoluto di inedificabilità nelle zone di rispetto dei depuratori, in assenza di idonei accorgimenti sostitutivi (capo 1.2 della deliberazione del Comitato dei Ministri ex legge n. 319 del 1976, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per costruzione si deve intendere ogni spazio confinato, interrato o meno; la disposizione è tesa ad evitare la diffusione di microrganismi patogeni o aerosol pericoloso; – rientra nella nozione di costruzione il manufatto, ancorché interrato, in relazione alla distanza dalle acque pubbliche, si sensi dell’articolo 96, lettera g), R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Per quanto riguarda il vincolo cimiteriale, esso persegue una triplice finalità: in primo luogo vuole assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno allo stesso cimitero, in secondo luogo garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, in terzo luogo consentire futuri ampliamenti del cimitero (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 febbraio 1989, n. 111). In relazione a queste finalità la circostanza che una costruzione sia o meno interrata non è determinante, essendo in ogni caso idonea ad interferire con almeno una delle tre finalità. L’eventuale presenza di una strada interposta tra il cimitero e la nuova costruzione (interrata e contestata) non può essere motivo di affievolimento del vincolo, essendo questa una valutazione di puro merito che non compete al privato (e nemmeno al giudice amministrativo); la strada infatti essendo suscettibile di spostamento non è un ostacolo insuperabile al futuro ampliamento del cimitero, oppure con la variazione di classificazione della strada (che entra al servizio del cimitero, venendo acquisita al demanio cimiteriale anch’essa). L’articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l’articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero. Mentre un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di cassazione, Sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), sono stati ritenuti non in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo; la discriminate è da porsi tra l’uso temporaneo o non stanziale e la trasformazione non irreversibile del suolo, da una parte, e l’insediamento umano, così come la costruzione (interrata o meno) che lo rende possibile, dall’altro.

Norme correlate:
Art capo10 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 338 di Regio

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-demanialità,CIMITERO-distanze,CIMITERO-VIA,CIMITERO-circolazione,SEPOLCRO-permesso di costruzione


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