Quesito pubblicato su ISF2001/3-h

Il Comune di … vorrebbe sapere se la privativa del trasporto funebre di cadavere a pagamento possa essere considerata attualmente valida o meno, anche alla luce delle sentenze dei Tribunali Regionali Amministrativi recentemente emanate.

Risposta:
Effettivamente si sta formando una giurisprudenza dei TAR che è favorevole alla abolizione della privativa nel trasporto funebre di cadavere a pagamento (vds. in proposito la sentenza del TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 25 gennaio 2001, n. 253 e quella del TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 marzo 2000, n. 1056). È ancora presto per giudicarla come giurisprudenza consolidata, ma unita all’indirizzo della Antitrust del luglio 1998 (reiterato) ed al recente parere del Ministero dell’Interno su quesito posto in Parlamento, rende sempre più opinabile il rinnovo di privative già esistenti e a maggior ragione la creazione di nuove. Anche per tale motivo SEFIT ha emanato la circolare di p.n. 4364 dell’11.12.2000 concernente “Schemi di riferimento per la regolamentazione del settore funebre nel caso in cui il Comune decida di rinunciare alla privativa nel trasporto funebre”.

Norme correlate:

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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