Quesito pubblicato su ISF2001/2-a

Il Comune di … chiede di conoscere con esattezza su quali documenti per trasporto salma é necessario apporre la marca da bollo.

Risposta:
Per l’istanza trova applicazione l’articolo 3, Tariffa, Parte I, Allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sue successive modificazioni ed integrazioni, come modificata dal D.M. (Finanze) del 20 agosto 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario del 21 agosto 1992). Per quanto riguarda il provvedimento di autorizzazione, trova applicazione l’articolo 4, Tariffa, Parte I, Allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e sue successive modificazioni ed integrazioni, come modificata dal D.M. (Finanze) del 20 agosto 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario del 21 agosto 1992). Si tenga presente che né l’istanza, né il provvedimento di autorizzazione al trasporto rientrano nelle fattispecie di esenzione di cui all’articolo 10 Tabella Allegato B) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, non avendo natura di atti in materia di igiene e sanità pubblica, ma di meri provvedimenti amministrativi a carattere autorizzatorio, né tanto meno quella di cui all’articolo 16 stessa Tabella, non essendo il provvedimento finale di autorizzazione atto scambiato tra amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e loro consorzi, ma autorizzazione rivolta all’esterno della pubblica amministrazione, cioè al richiedente e costituiscono un titolo di legittimazione ad effettuare, o far effettuare, il trasporto funebre. Se ne fa cenno in relazione al alcune indicazioni circolate sull’infondato presupposto che l’autorizzazione al trasporto funebre costituisse atto scambiato fra le amministrazioni indicate dalla fattispecie esentativa dell’anzidetto articolo 16, che in realtà costituisce autorizzazione amministrativa al compimento di un determinato comportamento (il trasporto funebre) e che non è oggetto di “scambio”, ma di mera comunicazione (articolo 24, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) a titolo di informazione al comune di destinazione. E si ritiene che i concetti di autorizzazione da un lato e di comunicazione dell’autorizzazione dall’altro siano abbastanza noti quanto scontati, da non potere essere oggetto di sovrapposizioni, a meno di ignorare il procedimento in cui si collocano. Tuttavia, tale fraintendimento si è già realizzato (altrimenti non se ne farebbe cenno e, precisamente, sulla base di pareri espressi dalle Direzioni provinciali per le entrate di Milano e di Rimini), ma ciò non significa che un’erronea quanto inconsistente valutazione possa mutare il regime fiscale dell’atto autorizzatorio del trasporto funebre, anche se tali pareri stanno circolando.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 1 di Decreto M

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-altri


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