Quesito pubblicato su ISF2000/4-i

Il Comune di … trasmette i seguenti quesiti per la risoluzione: 1. Chi ha l’obbligo giuridico di sollecitare l’intervento del medico necroscopo? 2. L’intervento del medico necroscopo può comunque avvenire anche su un sollecito fatto dal privato (nella specie agenzia di pompe funebri)? 3. Il medico necroscopo sollecitato oltre le trenta ore ha ancora l’obbligo di redigere l’apposito certificato necroscopico? In caso di risposta negativa l’ufficiale dello Stato Civile può dunque autorizzare il seppellimento senza il relativo certificato?

Risposta:
Se si parla dell’obbligo giuridico di richiedere la visita necroscopica esso va individuato, per altro in linea teorica, nell’ufficiale dello stato civile cui viene resa la dichiarazione di morte, anche se non esiste una norma positiva in questo senso (mentre vi è per il caso delle morti dovute a malattie infettive-diffusive). In realtà non vi è un soggetto che abbia un vero e proprio obbligo giuridico positivo, così che nulla vieta che la notizia della morte all’ASL per l’effettuazione della vista necroscopica sia data dalla parte più diligente (familiari, medico curante, titolare o dipendente di impresa di onoranze funebri, ecc.), cosa che spesso avviene e che porta i comuni, correttamente, a non dotarsi di una specifica procedura per l’attivazione del medico necroscopo. In particolare, va rilevato come in sede di richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (art. 115 del relativo testo unico) molte imprese di onoranze funebri indichino, tra le prestazioni per cui richiedono l’autorizzazione, anche questa attività, con ciò assumendo l’obbligo giuridico di adempiervi in nome e per conto del cliente, al punto che l’inadempimento di questa funzione non rileva solamente dal punto di vista contrattuale, ma anche dell’attività di vigilanza e di controllo che le autorità di pubblica sicurezza esercitano sui titolari di licenze amministrative di PS e potrebbe portare anche alla sospensione, nei casi più gravi, alla revoca dell’autorizzazione. Poiché il termine delle 30 ore risulta il termine finale (quello iniziale si colloca a 15 ore dopo la morte) per l’effettuazione della visita necroscopica, il caso non dovrebbe verificarsi, almeno in astratto. La vista necroscopica, come tutta l’attività del medico necroscopo, ha la funzione di accertare l’effettività della morte, non altro. Eventualmente il ritardo nella segnalazione potrebbe essere valutato in termini di infrazione, imputabile anche al privato che se ne sia assunto l’onere (ad esempio, se ciò risulti dal mandato ricevuto dai familiari o lo svolgimento di tale attività risulti dalle operazioni cui sia legittimato sulla base dell’autorizzazione di PS di cui all’art. 115 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e sanzionata a termini dell’art. 358, comma 2 testo unico delle leggi sanitarie (sanzione, oggi, aggiornata dall’art, 16 D.Lgs: 22 maggio 1999, n. 196).

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico


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