Quesito pubblicato su ISF2000/4-e

Un addetto all’ufficio servizi cimiteriali del Comune di… trovandosi di fronte ad una richiesta di estumulazione con conseguente riduzione dei resti in cassettina ossario, inoltrata dai figli del defunto senza l’assenso dei parenti, chiede un parere in merito all’esatta procedura da seguire. Il fatto è il seguente: A – defunto oggetto dell’estumulazione aveva 7 figli B-C-D-E-F-G-H- tutti in vita ad eccezione di H, il quale aveva però una figlia I. I figli viventi di A sono tutti d’accordo mentre I, nipote del defunto, è contraria. Si domanda se sia necessario anche il suo consenso per procedere all’operazione.

Risposta:
In primo luogo si deve fare rinvio al regolamento comunale di polizia mortuaria, nel caso in cui questo contenga una definizione dell’ambito di titolarità del sepolcro e delle modalità di esercizio del diritto d’uso. In difetto di una norma regolamentare locale di dettaglio su questi aspetti, ci si deve riferire ai principi generali più volte ribaditi dalla giurisprudenza, che assegnano il diritto di disporre del cadavere o dei resti mortali al coniuge, ai discendenti (cioè ai parenti in grado più prossimo). Poiché non si tratta di diritti patrimoniali, per i quali potrebbe sussistere l’istituto della rappresentazione (art. 467 e seguenti codice civile), ma di diritti personali (anzi, personalissimi), si segnala come, in assenza del coniuge, sia del tutto sufficiente l’accordo dei discendenti in primo grado del defunto. Per esonerare l’amministrazione comunale da ogni valutazione, è sufficiente che uno dei parenti nel grado più prossimo richieda l’operazione cimiteriale, dichiarando di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. In ogni caso, restano salve differenti previsioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Norme correlate:
Art 467 di Regio Decreto n. 262 del 1942

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-ossario,CADAVERE-resti mortali


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