Quesito pubblicato su ISF2000/3-e

Il Comune di … vuole sapere se ai sensi dell’art. 21 DPR 285/90, sia possibile ricoverare i carri funebri in una rimessa autorizzata (garage a pagamento), non provvista degli strumenti di lavaggio e disinfezione, premesso che intende assolvere a tali obblighi (lavaggio e disinfezione), mediante apposita convenzione con un autolavaggio autorizzato. In altre parole, prima del ricovero, a seguito di funerale, i carri sarebbero lavati e disinfestati presso il suddetto autolavaggio. E ancora, domanda se sia possibile ricoverare i suddetti automezzi in un garage privato e stipulare apposita convenzione con un autolavaggio autorizzato.

Risposta:
Si risponde al quesito relativo alla possibilità di ricoverare i carri funebri in un garage a pagamento sprovvisto delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione degli stessi e di provvedere a tali attività mediante una convenzione con un autolavaggio esterno osservando che l’art.21 del DPR 10 settembre 1990, n.285, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell’abitato. Tuttavia occorre che sia una località appartata e che sia stata individuata con provvedimento del sindaco. Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione all’interno della rimessa. La ratio della norma deve individuarsi nella esigenza di tenere separati i carri funebri dalle altre vetture destinate ad altri usi, sia per motivi di carattere etico che per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica. Si è del parere che la soluzione da Voi prospettata sia incompatibile con tale ratio.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-rimessa


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