Quesito pubblicato su ISF1999/4-g

Il Consolato italiano dello Stato di ……….. chiede se per l’introduzione di salme sul territorio italiano occorra specificare, in calce al passaporto mortuario, l’avvenuta identificazione del deceduto ed apporre il sigillo consolare. Secondo la prassi corrente viene frequentemente richiesta la presenza in loco di un impiegato consolare per l’assolvimento delle citate funzioni, che determina gravi disagi causati sia dall’assenza in sede di suddetto impiegato, sia dalla liquidazione delle relative indennità (si deve tener presente che le distanze da percorrere per assolvere le citate funzioni sono nell’ordine di migliaia di chilometri).

Risposta:
Innanzitutto non ci risulta che Stato di ……….. abbia aderito alla convenzione internazionale di Berlino 10.2.1937, pertanto alla fattispecie da Voi segnalata dovrà applicarsi quanto stabilito dall’art. 28 del DPR 10.9.1990 n.285. Il punto b) del comma 1 dell’art.28 richiede “altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate”. Il punto a) dello stesso comma 1 prevede unicamente “certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all’art. 30.” Tra gli eventuali documenti e dichiarazioni prescritti dal Ministero della sanità italiano, per il caso in esame, si può individuare unicamente quanto stabilito al punto 8.3 della circolare Ministero Sanità 24.6.1993 n.24. In detto paragrafo non è richiamata espressamente la necessità di identificazione del cadavere né quella di apposizione di sigillo, circostanza invece ripresa dal paragrafo 9.7 della citata circolare, ma non riferita al trasporto internazionale di salme. A nostro avviso, al momento della partenza del feretro, l’autorità sanitaria del luogo deve in ogni caso stabilire se per quella salma sono state osservate le prescrizioni previste dagli art. 30 e 32 del DPR 285/90. Conseguentemente detta autorità sanitaria locale verifica che la salma sia quella corrispondente al certificato dal quale risulta la causa di morte e all’estratto dell’atto di morte. Sarebbe difatti illogico ed errato controllare la situazione sanitaria di una salma che viaggia con documenti anagrafici non corrispondenti. Per quanto riguarda la certezza che nel corso del tragitto non avvengano sostituzioni di cadavere o comunque aperture del feretro per introdurvi oggetti o sostanze improprie, non resta che affidarsi alla legislazione del luogo di partenza, alle regole dei vettori o infine agli usi e consuetudini locali. Se quindi si ritiene utile un metodo che consenta di verificare se vi sono state aperture improprie del feretro, la norma italiana e la circolare applicativa nulla dispongono circa la competenza ad apporre un sigillo per trasporti internazionali di feretri in partenza da un Paese estero. Pertanto le funzioni citate possono essere richieste alle locali autorità sanitarie dello Stato di partenza del feretro.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-vigilanza,TRASPORTO_FUNEBRE-altri


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