Quesito pubblicato su ISF1999/2-m

Il Comune di ………. chiede chiarimenti in merito alla possibilità di provvedere alla raccolta dei resti mortali di salme estumulate dopo 20 anni (con concessione di sepoltura di durata superiore) alla luce della recente circ. del Ministero della Sanità del 31.7.98 n. 10.

Risposta:
Il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 88, dal comma 5 dell’art. 86 e dall’art. 89 (che rinvia all’art. 83) del DPR 285/90 è alla base della possibilità di esumazione con relativa raccolta di resti mortali in caso di tomba di concessione di durata superiore a 20 anni. In altri termini è possibile la estumulazione da una tomba, concessa per la durata ad es. di 99 anni, effettuata per una salma tumulatavi dopo 10 anni dall’inizio della concessione e decorsi ad es. 30 anni dalla tumulazione (è anzi auspicabile per far posto a nuove sepolture ove necessario). Non si vedrebbe infatti la differenza fra questo caso (99 anni, salvo rinnovo) e il caso di perpetuità, esplicitamente consentito comma 2 dell’art. 86 del DPR 285/90.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-resti mortali


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